Allegato CONVENZIONE stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, la RAI - Radiotelevisione italiana Spa e NewCo. Rai International Spa per l'offerta televisiva, radiofonica e multimediale per l'estero (denominata Rai Italia). Visti gli articoli 19, comma 1, lettera b) e 20, comma 3, della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni nella parte in cui prevedono che la societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo effettui programmi televisivi e radiofonici destinati a stazioni radiofoniche e televisive di altri Paesi per la diffusione e la conoscenza della lingua e della cultura italiana nel mondo, regolati mediante apposita convenzione aggiuntiva stipulata con la Presidenza del Consiglio dei Ministri; Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112 recante «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione» e successive modificazioni; Visto il «Testo unico della radiotelevisione» (di seguito: TU) di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni il cui art. 45, comma 1, prevede che il servizio pubblico radiotelevisivo e' affidato per concessione alla RAI che lo svolge, tra l'altro, sulla base di un Contratto nazionale di servizio; Visto il Contratto nazionale di servizio stipulato ai sensi del citato art. 45, comma 1, TU, tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI-Radiotelevisione italiana Spa per il triennio 2007-2009 e approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni in data 6 aprile 2007, in fase di rinnovo con riferimento al triennio 2010-2012, il cui art. 9, comma 1, stabilisce che: «La Rai si impegna a promuovere e diffondere la conoscenza della lingua, della cultura e dell'economia italiane nel mondo, con l'obiettivo di assicurare un adeguato livello di informazione delle comunita' italiane all'estero sull'evoluzione della societa' italiana nonche' per consentire ai cittadini italiani residenti all'estero un adeguato accesso all'informazione e alla comunicazione politica, in particolare nei periodi interessati da campagne elettorali e referendarie. La Rai si impegna altresi' a realizzare nuove forme di programmazione per l'estero che consentano di portare la cultura italiana, anche di carattere regionale, ad un piu' vasto pubblico internazionale»; Rilevato che, ai sensi dell'art. 45, lett. e) del Testo Unico della radiotelevisione, la RAI ha costituito la societa' NewCo. Rai International Spa per lo svolgimento, in forma imprenditoriale, delle attivita' previste da tale disposizione, finalizzate alla conoscenza ed alla valorizzazione della lingua, della cultura e della impresa italiana nel mondo, in coerenza con le finalita' di cui alla presente convenzione; Vista la convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI - Radiotelevisione italiana Spa, per l'offerta televisiva, radiofonica e multimediale per l'estero (denominata Rai International) stipulata il 26 luglio 2007 ed approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle comunicazioni in data 3 agosto 2007; Considerato che la suddetta convenzione, ai sensi di quanto previsto all'articolo 10, comma 1, ha una durata pari a quella prevista dall'art. 49, comma 1, del Testo Unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 che dispone: «la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo e' affidata, fino al 6 maggio 2016, alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa»; Considerato, altresi', che l'anzidetto art. 10, prevede, al comma 2, che «le condizioni e le modalita' stabilite nella presente convenzione sono comunque rinegoziate ogni triennio»; Considerato che l'offerta televisiva, radiofonica e multimediale per l'estero della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, originariamente denominata «Rai International» ha assunto la denominazione «Rai Italia»; Considerato che all'esito dell'attuale negoziazione, le condizioni e le modalita' delle prestazioni sono state individuate e, con la presente disciplinate, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2012; Considerato che la RAI, ai sensi della predetta normativa, ed in particolare del Contratto di servizio, riconosce come tratto distintivo della missione del servizio pubblico la qualita' dell'offerta radiotelevisiva e si impegna affinche' tale obiettivo sia perseguito anche nei generi a piu' ampia diffusione; Visto il Protocollo d'intesa sottoscritto a Roma il 17 dicembre 2008 tra il Ministero degli affari esteri, la RAI - Radiotelevisione italiana Spa e NewCo. Rai International nonche' il decreto del Ministro degli affari esteri 17 marzo 2009 di recepimento dell'anzidetto Protocollo d'intesa; Visto l'allegato prospetto per l'alimentazione dell'offerta presentato dalla RAI - Radiotelevisione italiana Spa concernente la programmazione televisiva, radiofonica e multimediale per l'estero per l'anno 2010 ed i relativi costi previsionali ad esso allegati; Considerato, altresi', che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione; la Presidenza del Consiglio dei Ministri - codice fiscale n. 80188230587, nella persona del Cons. Elisa Grande, Capo del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la RAI-Radiotelevisione italiana Spa, C.F., P. IVA ed iscrizione al Registro delle Imprese n. 06382641006, societa' di interesse nazionale con sede sociale in Roma nella persona del Presidente Dott. Paolo Garimberti e del Direttore Generale Prof. Mauro Masi e la NewCo Rai International Spa, C.F., P. IVA ed iscrizione al Registro delle Imprese n. 07438661006 con sede sociale in Roma nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Pier Luigi Malesani stipulano quanto segue Art. 1. Oggetto e finalita' della convenzione 1. La convenzione ha ad oggetto l'offerta di programmazione televisiva, radiofonica e multimediale, nonche' i servizi tecnologici, di cui RAI abbia la disponibilita' per la produzione e per la trasmissione del segnale relativamente alla programmazione della RAI per l'estero, diffusa anche per tutto l'arco delle 24 ore, in linea con gli obiettivi del servizio pubblico radiotelevisivo e le istanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri in termini di arricchimento nei contenuti e nelle modalita' di fruizione dell'offerta dedicata all'esportazione del sistema paese all'estero. 2. La RAI potra' effettuare le attivita' di cui al primo comma anche attraverso rapporti negoziali con la NewCo. Rai International Spa, costituita ai sensi dell'art. 45, lett. e),del T.U. citato in premessa. 3. In particolare, la RAI si impegna, con riferimento al dimensionamento quantitativo dell'offerta di cui al successivo articolo 3 ed in relazione agli attuali sistemi di distribuzione tecnica, a: promuovere e diffondere la conoscenza della lingua, della cultura e dell'imprenditoria italiana nel mondo, con l'obiettivo di assicurare un adeguato livello di informazione delle comunita' italiane all'estero sull'evoluzione della societa' italiana nonche' consentire ai cittadini italiani residenti all'estero un adeguato accesso all'informazione e alla comunicazione politica, in particolare nei periodi interessati da campagne elettorali e referendarie, sulle tematiche di interesse generale e su quelle di interesse specifico (circoscrizioni elettorali di riferimento); realizzare nuove forme di programmazione per l'estero che consentano di portare la cultura italiana, anche di carattere regionale, ad un piu' vasto pubblico internazionale. In particolare, realizzare nuove ed originali offerte per l'estero, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria rivolte ad aree geografiche particolari e finalizzate a promuovere l'Italia in termini di valori, cultura, stile di vita, beni artistici e paesaggistici, produzioni creative, enogastronomiche, industriali e manifatturiere e posizione in ambito internazionale; assicurare un'adeguata offerta informativa, di intrattenimento e sportiva con riferimento al target individuato nel successivo comma 4 per contribuire a mantenere solido e vitale il rapporto tra gli italiani all'estero, le persone di origine italiana e l'Italia, anche attraverso logiche di reciprocita' tese a valorizzare in Italia le esperienze degli italiani all'estero anche mediante la previsione di strumenti idonei ad assicurare una «informazione di ritorno»; affermarsi come un partner-chiave nel sostegno alla promozione del sistema-Italia all'estero; informare sulle iniziative istituzionali italiane relative ai temi delle politiche e relazioni internazionali; garantire un adeguato livello tecnico del segnale e la fruizione della programmazione da parte degli utenti finali, tenendo conto dei diversi fusi orari di riferimento; effettuare il monitoraggio della programmazione per l'estero nonche' della distribuzione del segnale secondo quanto previsto al successivo articolo 4. 4. La RAI si impegna a considerare come target di riferimento della propria offerta internazionale le comunita' italiane residenti all'estero, gli italiani temporaneamente all'estero per motivi di lavoro o personali e i cittadini stranieri di origine italiana, cui vanno aggiunti i cittadini stranieri interessati o interessabili all'Italia ed al suo sistema di valori, cultura, stile di vita, beni artistici e paesaggistici, creativita' e prodotti. 5. La Presidenza del Consiglio dei Ministri concede alla RAI, a titolo gratuito, licenza non esclusiva di utilizzazione per le proprie finalita' istituzionali di servizio pubblico radiotelevisivo, della library nella propria disponibilita' contenuti avente ad oggetto documentazione di natura istituzionale riconducibile ai generi informazione, approfondimento, comunicazione sociale, pubblica utilita', formazione e promozione culturale, in un'ottica di ulteriore arricchimento della complessiva offerta destinata all'estero ed in linea con le finalita' esplicitate nei precedenti commi 3 e 4. 6. La RAI, in caso di utilizzo dei suddetti materiali ai sensi del precedente comma, e' tenuta ad inserire un'opportuna dizione nei titoli di testa o di coda dei programmi e/o rubriche televisive e/o radiofoniche che saranno appositamente realizzati in virtu' della presente convenzione che evidenzi la collaborazione con la Presidenza attraverso la dicitura "documentazione fornita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri".