Art. 11. Durata 1. La presente convenzione decorre dal 1 gennaio 2010 e avra' durata pari a quella prevista dall'art. 49, comma 1 del Testo Unico della radiotelevisione, emanato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. 2. Le condizioni e le modalita' delle prestazioni stabilite nella presente convenzione sono comunque rinegoziate ogni triennio. La Presidenza del Consiglio e la RAI si impegnano ad adeguare la presente convenzione alla normativa sopravvenuta nel corso del triennio di vigenza. Qualora circostanze straordinarie determinino intollerabili squilibri delle prestazioni previste nella presente convenzione, a richiesta di una delle Parti potra' procedersi alla revisione degli obblighi stabiliti in convenzione. 3. La presente convenzione, che viene approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro delle Comunicazioni, diviene esecutiva per la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, dopo la registrazione da parte degli organi di controllo. Roma, 5 luglio 2010 Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria Grande Per la RAI-Radiotelevisione italiana Spa Il presidente Garimberti Per la NewCo. Rai International S.p.a. Malesani