(Allegato-art. 11)
                              Art. 11. 
 
 
                               Durata 
 
    1. La presente convenzione decorre dal 1  gennaio  2010  e  avra'
durata pari a quella prevista dall'art. 49, comma 1 del  Testo  Unico
della radiotelevisione, emanato con  decreto  legislativo  31  luglio
2005, n. 177. 
    2. Le condizioni e le modalita' delle prestazioni stabilite nella
presente convenzione sono  comunque  rinegoziate  ogni  triennio.  La
Presidenza del Consiglio  e  la  RAI  si  impegnano  ad  adeguare  la
presente  convenzione  alla  normativa  sopravvenuta  nel  corso  del
triennio di vigenza. 
    Qualora  circostanze  straordinarie   determinino   intollerabili
squilibri delle prestazioni previste nella  presente  convenzione,  a
richiesta di una delle Parti potra' procedersi alla  revisione  degli
obblighi stabiliti in convenzione. 
    3. La presente convenzione, che viene approvata con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto  con  il  Ministro
degli Affari Esteri, il Ministro dell'Economia e delle Finanze  e  il
Ministro delle Comunicazioni, diviene esecutiva per la Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri  -   Dipartimento   per   l'Informazione   e
l'Editoria, dopo la registrazione da parte degli organi di controllo. 
    Roma, 5 luglio 2010 
 
                         Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri 
                         Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria 
                                                               Grande 
Per la RAI-Radiotelevisione italiana Spa 
Il presidente 
Garimberti 
 
                               Per la NewCo. Rai International S.p.a. 
                                                             Malesani