Art. 5. Commissione di monitoraggio 1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente convenzione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria si impegna ad istituire un'apposita Commissione permanente di monitoraggio cosi' composta: Capo del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, tre rappresentanti designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, un rappresentante designato dal Ministero degli Affari Esteri e quattro rappresentanti designati dalla RAI. La Commissione e' presieduta dal Capo del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria che, in caso di impedimento, puo' designare, con formale atto un proprio delegato. 2. Le rispettive componenti della Commissione possono definire eventuali integrazioni della Commissione stessa in funzione degli argomenti trattati. 3. La Commissione permanente di monitoraggio ha il compito di procedere, anche alla luce dell'evoluzione dello scenario di riferimento, alla definizione delle piu' efficaci modalita' operative di applicazione e di sviluppo delle attivita' e degli obblighi previsti nella presente convenzione, nonche' di valutare e verificare i risultati raggiunti dalla presente convenzione anche sulla base delle risultanze del monitoraggio contenute nelle informative e nei rapporti di cui all'articolo 4 nonche' della nota del Ministero degli Affari Esteri di cui al medesimo articolo 4. 4. La Commissione permanente di monitoraggio segnala, altresi', le proprie valutazioni e le verifiche effettuate sui risultati raggiunti dalla suddetta Convenzione, alle parti ed eventualmente anche al Comitato di cui al comma 8 del presente articolo per l'adozione degli interventi ritenuti necessari per il costante allineamento dell'offerta e delle modalita' di distribuzione rispetto alle finalita' della Convenzione stessa. 5. Per la validita' delle riunioni della Commissione permanente di monitoraggio e' richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le determinazioni sono assunte con il voto della maggioranza dei presenti ad esclusione degli astenuti. In caso di parita' di voti prevale la deliberazione alla quale aderisce il Presidente. 6. Il Capo del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria provvede con proprio decreto alla nomina dei componenti della Commissione permanente di monitoraggio nonche' della segreteria tecnica, composta da funzionari del Dipartimento stesso, di cui la Commissione stessa si avvale per l'assolvimento dei propri compiti. 7. La Commissione permanente di monitoraggio, per quanto non disposto dalla presente convenzione, puo' approvare, per il proprio funzionamento, uno specifico regolamento. 8. La Presidenza del Consiglio dei Ministri per le questioni di competenza attinenti all'attuazione della presente convenzione potra' avvalersi di un apposito Comitato, presieduto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega di funzioni relative all'informazione e all'editoria o, in sua vece, dal Capo del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria e composto da rappresentanti della stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero degli Affari Esteri,del Ministero delle Comunicazioni e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, alle cui riunioni potranno essere chiamati a partecipare rappresentanti della RAI e di altri organismi interessati per le valutazioni congiunte inerenti il monitoraggio delle attivita' previste in convenzione. Tale Comitato valutera', tra l'altro, le osservazioni, le segnalazioni ed i suggerimenti degli italiani nel mondo in merito ai programmi radiotelevisivi per l'estero ed al loro contenuto sotto il profilo informativo e culturale, al fine di formulare eventuali proposte e suggerimenti correttivi, in coerenza con le linee guida della presente convenzione.