Art. 6. Corrispettivo 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, preso atto delle valutazioni effettuate dalla Commissione permanente di monitoraggio ai fini di quanto previsto al precedente art. 5 corrisponde, per le prestazioni di cui alla presente convenzione, alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa, un corrispettivo annuo definito, per l'anno 2010, nella misura di Euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00) compresa l'IVA di legge. 2. Entro due mesi dalla scadenza di ogni esercizio finanziario, la Presidenza del Consiglio dei Ministri comunichera' alla RAI, le condizioni economiche alle quali intende continuare a fruire delle prestazioni di cui alla presente convenzione per l'anno successivo in relazione alle disponibilita' di bilancio sull'apposito capitolo di spesa e RAI comunichera' l'eventuale adeguamento del numero di ore di trasmissione televisiva e radiofonica da effettuare rispetto al numero di ore indicato al precedente articolo 2. 3. Il suddetto corrispettivo si intendera' comprensivo di tutte le spese relative alla produzione ed alla diffusione dei programmi, in esse comprese le erogazioni per diritti d'autore, diritti connessi ed affini, nonche' le spese tecniche per l'utilizzo dei mezzi satellitari, multimediali, per l'organizzazione e gestione dei palinsesti, ecc. 4. La RAI rimettera' alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per ciascun esercizio finanziario, una fattura posticipata, firmata dal legale rappresentante, corredata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', sottoscritta dal legale rappresentante, attestante i costi sostenuti in relazione alle prestazioni dedotte in convenzione, le ore di programmazione, distinte in programmazione originale e non, suddivise per genere, target di riferimento ed area di distribuzione territoriale nonche' l'effettivo livello tecnico del segnale. 5. La fattura deve contenere, in detrazione del corrispettivo annuo previsto per le prestazioni di cui alla presente convenzione, il valore dell'eventuale diminuzione del numero delle ore di programmazione di cui all'articolo 2, comma 1, della convenzione stessa, secondo i seguenti parametri: euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per ciascuna ora di programmazione radiofonica; euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ciascuna ora di programmazione televisiva. 6. Superato il 10% delle ore non trasmesse si applica anche la penalita' prevista al successivo articolo 9.