(Allegato-art. 6)
                               Art. 6. 
 
 
                            Corrispettivo 
 
    1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri  -  Dipartimento  per
l'Informazione e l'Editoria, preso atto delle valutazioni  effettuate
dalla Commissione  permanente  di  monitoraggio  ai  fini  di  quanto
previsto al precedente art. 5 corrisponde, per le prestazioni di  cui
alla presente convenzione, alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa, un
corrispettivo annuo definito, per l'anno 2010, nella misura  di  Euro
25.000.000,00 (venticinquemilioni/00) compresa l'IVA di legge. 
    2. Entro due mesi dalla scadenza di ogni  esercizio  finanziario,
la Presidenza del Consiglio dei Ministri comunichera'  alla  RAI,  le
condizioni economiche alle quali intende continuare  a  fruire  delle
prestazioni di cui alla presente convenzione per l'anno successivo in
relazione alle disponibilita' di bilancio sull'apposito  capitolo  di
spesa e RAI comunichera' l'eventuale adeguamento del numero di ore di
trasmissione televisiva  e  radiofonica  da  effettuare  rispetto  al
numero di ore indicato al precedente articolo 2. 
    3. Il suddetto corrispettivo si intendera' comprensivo  di  tutte
le spese relative alla produzione ed alla diffusione  dei  programmi,
in esse comprese le erogazioni per diritti d'autore, diritti connessi
ed affini,  nonche'  le  spese  tecniche  per  l'utilizzo  dei  mezzi
satellitari,  multimediali,  per  l'organizzazione  e  gestione   dei
palinsesti, ecc. 
    4. La RAI rimettera' alla Presidenza del Consiglio dei  Ministri,
per ciascun esercizio finanziario, una fattura  posticipata,  firmata
dal legale rappresentante, corredata da una dichiarazione sostitutiva
dell'atto di  notorieta',  sottoscritta  dal  legale  rappresentante,
attestante i costi sostenuti in relazione alle prestazioni dedotte in
convenzione, le ore di  programmazione,  distinte  in  programmazione
originale e non, suddivise per genere, target di riferimento ed  area
di distribuzione territoriale nonche' l'effettivo livello tecnico del
segnale. 
    5. La fattura deve contenere,  in  detrazione  del  corrispettivo
annuo previsto per le prestazioni di cui alla  presente  convenzione,
il  valore  dell'eventuale  diminuzione  del  numero  delle  ore   di
programmazione di cui all'articolo  2,  comma  1,  della  convenzione
stessa, secondo i seguenti parametri: 
      euro  1.500,00  (millecinquecento/00)  per  ciascuna   ora   di
programmazione radiofonica; 
      euro   5.000,00   (cinquemila/00)   per   ciascuna    ora    di
programmazione televisiva. 
    6. Superato il 10% delle ore non trasmesse si  applica  anche  la
penalita' prevista al successivo articolo 9.