(Allegato-art. 8)
                               Art. 8. 
 
 
                              Arbitrato 
 
    1. Le Parti contraenti si impegnano a risolvere in via amichevole
tutte le controversie che dovessero insorgere in  applicazione  della
presente convenzione. 
    2. In caso di mancato accordo, la controversia sara' deferita  al
giudizio di un collegio arbitrale composto da  tre  membri  nominati,
rispettivamente, uno dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, uno
dalla RAI ed  infine  un  terzo,  con  funzioni  di  presidente,  dal
Presidente del Consiglio di Stato. 
    3. Il collegio arbitrale decide ritualmente.