Art. 8. Arbitrato 1. Le Parti contraenti si impegnano a risolvere in via amichevole tutte le controversie che dovessero insorgere in applicazione della presente convenzione. 2. In caso di mancato accordo, la controversia sara' deferita al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri nominati, rispettivamente, uno dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, uno dalla RAI ed infine un terzo, con funzioni di presidente, dal Presidente del Consiglio di Stato. 3. Il collegio arbitrale decide ritualmente.