Art. 9 Penalita' 1. In caso di inadempienza della RAI nell'espletamento dei servizi previsti, non dovuta a cause di forza maggiore, verranno applicate le seguenti penali: euro 5.000,00 (cinquemila/00), per ciascun giorno di ritardo nella consegna del palinsesto dell'offerta televisiva, radiofonica e multimediale oltre il termine previsto dal precedente articolo 3; euro 5.000,00 (cinquemila/00), per ciascun giorno di ritardo nella consegna della documentazione di cui all'articolo 4; euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), per ciascuna ora di riduzione dei programmi radiofonici superiore al 10% annuo; euro 5.500,00 (cinquemilalacinquecento/00), per ciascuna ora di riduzione dei programmi televisivi superiore al 10% annuo. 2. Il pagamento della suddetta penalita' non esonera la RAI da eventuale responsabilita' verso terzi. 3. Il pagamento della penalita' sopra evidenziata deve essere effettuato entro un mese dalla relativa richiesta dell'Amministrazione. Trascorso tale termine, gli importi dovuti sono detratti dal corrispettivo di cui al precedente articolo 5. In caso di impossibilita' di detrazione dal corrispettivo, gli importi dovuti sono prelevati dal deposito cauzionale di cui all'articolo 7, che dovra' essere tempestivamente reintegrato. 4. A seguito di continuate inadempienze, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dopo averlo notificato, puo' a suo insindacabile giudizio, disporre l'immediata risoluzione della presente convenzione.