Art. 3 
 
  La  protezione  transitoria  di  cui  all'articolo  1  cessera'   a
decorrere dalla data  in  cui  sara'  adottata  una  decisione  sulla
domanda di modifica stessa da parte dell'organismo comunitario. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 7 dicembre 2010 
 
                                  Il capo Dipartimento: Rasi Caldogno