Art. 3 La protezione transitoria di cui all'articolo 1 cessera' a decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione sulla domanda di modifica stessa da parte dell'organismo comunitario. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 dicembre 2010 Il capo Dipartimento: Rasi Caldogno