Art. 2 
 
  1. La presente autorizzazione ha la validita' di tre anni. 
  2.  Gli   oneri   relativi   al   rilascio   ed   al   mantenimento
dell'autorizzazione di cui al comma precedente sono  a  carico  della
societa' Italsocotec SpA con sede legale in piazza Stia, n. 8 - 00138
Roma;  per  la  determinazione  di  tali  oneri   si   applicano   le
disposizioni dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante
disposizioni    per    l'adempimento    di     obblighi     derivanti
dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'   europee   -   legge
comunitaria 1994. 
  3. La certificazione CE di cui al precedente articolo  deve  essere
effettuata secondo le forme,  modalita'  e  procedure  stabilite  nei
pertinenti articoli del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93. 
  4. Il mancato esercizio, da parte dell'Organismo, dell'attivita' di
certificazione, per un periodo superiore ai  sei  mesi,  comporta  la
decadenza  dell'autorizzazione,  come  previsto  dall'art.  5   della
direttiva 19 dicembre 2002 del Ministro delle  attivita'  produttive,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  77
del 2 aprile 2003. 
  5. Tutti gli atti relativi  all'attivita'  di  certificazione,  ivi
compresi i rapporti di prova sono conservati a  cura  della  societa'
Italsocotec SpA, per un periodo non inferiore a dieci anni. 
  6. Gli estremi delle certificazioni rilasciate  sono  riportate  in
apposito registro, custodito presso la societa'. 
  7.   Con   periodicita'   trimestrale,   copia   integrale    delle
certificazioni rilasciate,  e'  inviata  su  supporto  magnetico,  al
Ministero dello sviluppo economico -  Dipartimento  per  l'impresa  e
l'internazionalizzazione - Direzione  generale  per  il  mercato,  la
concorrenza, il consumatore, la vigilanza  e  la  normativa  tecnica,
div. XIV.