Allegato Art. 27. (Consiglio di amministrazione) 1. Il Consiglio e' organo di programmazione, indirizzo e controllo della Scuola nella gestione amministrativa, finanziaria, economica e patrimoniale ed esercita ogni altra competenza prevista dall'ordinamento universitario, dallo statuto e dalle fonti interne. 2. A tal fine, il Consiglio di amministrazione: a) approva il Programma triennale e le sue revisioni annuali di cui all'art. 5; b) viene informato dal Presidente, coadiuvato dal Direttore, sull'attivita' e sul funzionamento della Scuola; c) esamina l'esito degli atti di programmazione, e di indirizzo, la gestione della Scuola e stato di attuazione del bilancio preventivo; d) approva il bilancio di previsione, avvalendosi delle linee di sviluppo, elaborate Senato accademico, il conto consuntivo e il bilancio sociale; e) determina le azioni necessarie per la valorizzazione dei prodotti della ricerca della Scuola all'esterno; f) approva le fonti interne di sua competenza e le relative modifiche; g) determina la misura di eventuali indennita' relative alla partecipazione a organi di governo della Scuola; h) su proposta del Senato accademico delibera di attribuire indennita' i carica, in relazione ad esigenze definite con riferimento a particolari posizioni, a favore di soggetti e svolgano compiti ulteriori rispetto a quelli ordinari corrispondenti alle funzioni; i) su proposta del Senato accademico determina le eventuali incentivazioni da attribuire personale docente impegnato, con particolari responsabilita', nella gestione progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale e internazionale e/o nella progettazione e nelle svolgimento di corsi di alta formazione e di formazione continua; j) puo', nell'interesse della Scuola e sentito il Senato accademico, concedere ai professori di ruolo a tempo pieno il nulla osta, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche, a svolgere incarichi o ad assumere cariche in enti pubblici o privati funzionali allo sviluppo di progetti di formazione e/o di ricerca, di particolare significa o per le attivita' della Scuola; k) nomina i Direttori dei Centri di spesa di cui all'art. 31; l) delibera sulle questioni che il Presidente decida di sottoporre alla sua valutazione e deliberazione; m) esercita ogni altra competenza prevista dalla legge, dallo statuto e dalle fonti interne. 3. Il Consiglio di amministrazione e' composto da: a) il Presidente; b) il Direttore; c) un membro designato dall'Associazione ex allievi della Scuola, tra i suoi membri; d) due consiglieri designati congiunt ente dal Presidente e dal Direttore, eventualmente anche mediante avvisi pubblici, tra personalita' italiane o straniere in possesso di comprovata esperienza in campo gestionale ovvero di una esperienza professionale di alto livello. Le funzioni di Segretario sono svolte dal direttore amministrativo. 4. abrogato. 5. abrogato. 6. Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni, E' presieduto dal Presidente. Le funzioni di segretario sono svolte dal direttore amministrativo. 7. Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono svolgersi per audioconferenza o videoconferenza. In tal caso il Presidente, o in sua assenza, chi lo sostituisce, deve verificare la presenza del numero legale per la costituzione della seduta, idetitificando, personalmente ed in modo certo, tutti i partecipanti collegati in audioconferenza o videoconferenza, e assicurarsi che gli strumenti audiovisivi consentano agli stessi, in tempo reale, di seguire la discussione ed intervenire nella trattazione degli argomenti. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui debbono trovarsi contemporaneamente sia il Presidente, o chi lo sostituisce, che il segretario. 8. Su invito del Presidente possono partecipare al Consiglio di amministrazione, a titolo consultivo e per specifici argomenti posti all'ordine del giorno, i direttori dei Centri di spesa nonche' i responsabili di attivita' operative. Art. 59. (Altre disposizioni) 1. abrogato. 2. abrogato. 3. Le elezioni delle rappresentanze di cui all'art. 23, commi 2 e 3 si svolgono, a regime, almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato del Presidente. Il professore ordinario decano convoca la riunione del collegio per procedere all'elezione almeno trenta giorni prima della scadenza dell'organo. 4. E' eletto Presidente il candidato che ottiene i due terzi dei voti degli aventi diritto. Dopo la terza votazione viene proclamato eletto colui che ottiene la maggioranza assoluta. 5. abrogato. 6. abrogato. 7. Per ragioni di semplicita', la scuola puo' utilizzare nei rapporti esterni ed interni la denominazione abbreviata Scuola Superiore Sant'Anna. 8. Al fine di introdurre una differenziazione temporale congrua con l'elezione del direttore e in considerazione delle riforme legislative in atto, in deroga a quanto previsto dall'art. 23, comma 5, il Presidente eletto per il triennio 2008/2010 resta in carica fino al 31 dicembre 2011. Tale proroga no si estende agli altri componenti del Consiglio di amministrazione.