(Allegato)
                                                             Allegato 
 
                              Art. 27. 
 
 
                   (Consiglio di amministrazione) 
 
    1.  Il  Consiglio  e'  organo  di  programmazione,  indirizzo   e
controllo della Scuola nella  gestione  amministrativa,  finanziaria,
economica e patrimoniale ed esercita ogni altra  competenza  prevista
dall'ordinamento universitario, dallo statuto e dalle fonti interne. 
    2. A tal fine, il Consiglio di amministrazione: 
      a) approva il Programma triennale e le sue revisioni annuali di
cui all'art. 5; 
      b) viene informato dal Presidente,  coadiuvato  dal  Direttore,
sull'attivita' e sul funzionamento della Scuola; 
      c)  esamina  l'esito  degli  atti  di  programmazione,   e   di
indirizzo, la  gestione  della  Scuola  e  stato  di  attuazione  del
bilancio preventivo; 
      d) approva il bilancio di previsione, avvalendosi  delle  linee
di sviluppo, elaborate Senato accademico, il conto  consuntivo  e  il
bilancio sociale; 
      e) determina le azioni necessarie  per  la  valorizzazione  dei
prodotti della ricerca della Scuola all'esterno; 
      f) approva le fonti interne di sua  competenza  e  le  relative
modifiche; 
      g) determina la misura di eventuali  indennita'  relative  alla
partecipazione a organi di governo della Scuola; 
      h) su proposta del Senato  accademico  delibera  di  attribuire
indennita'  i  carica,  in  relazione  ad   esigenze   definite   con
riferimento a particolari posizioni, a favore di soggetti e  svolgano
compiti ulteriori rispetto  a  quelli  ordinari  corrispondenti  alle
funzioni; 
      i) su proposta del Senato  accademico  determina  le  eventuali
incentivazioni  da  attribuire  personale  docente   impegnato,   con
particolari responsabilita', nella gestione progetti  di  ricerca  di
rilevante   interesse   nazionale   e   internazionale   e/o    nella
progettazione e nelle svolgimento di corsi di alta  formazione  e  di
formazione continua; 
      j) puo',  nell'interesse  della  Scuola  e  sentito  il  Senato
accademico, concedere ai professori di ruolo a tempo pieno  il  nulla
osta, ai sensi dell'art.  53  del  D.Lgs  30  marzo  2001  n.  165  e
successive modifiche, a svolgere incarichi o ad assumere  cariche  in
enti pubblici o privati  funzionali  allo  sviluppo  di  progetti  di
formazione  e/o  di  ricerca,  di  particolare  significa  o  per  le
attivita' della Scuola; 
      k) nomina i Direttori dei Centri di spesa di cui all'art. 31; 
      l)  delibera  sulle  questioni  che  il  Presidente  decida  di
sottoporre alla sua valutazione e deliberazione; 
      m) esercita ogni altra competenza prevista dalla  legge,  dallo
statuto e dalle fonti interne. 
    3. Il Consiglio di amministrazione e' composto da: 
      a) il Presidente; 
      b) il Direttore; 
      c) un  membro  designato  dall'Associazione  ex  allievi  della
Scuola, tra i suoi membri; 
      d) due consiglieri designati congiunt ente dal Presidente e dal
Direttore,  eventualmente  anche  mediante   avvisi   pubblici,   tra
personalita'  italiane  o  straniere  in   possesso   di   comprovata
esperienza in campo gestionale ovvero di una esperienza professionale
di alto livello. 
    Le   funzioni   di   Segretario   sono   svolte   dal   direttore
amministrativo. 
    4. abrogato. 
    5. abrogato. 
    6. Il Consiglio di amministrazione dura in carica  tre  anni,  E'
presieduto dal Presidente. Le funzioni di segretario sono svolte  dal
direttore amministrativo. 
    7. Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono svolgersi
per audioconferenza o videoconferenza. In tal caso il  Presidente,  o
in sua assenza, chi lo sostituisce, deve verificare la  presenza  del
numero legale  per  la  costituzione  della  seduta,  idetitificando,
personalmente ed in modo certo, tutti  i  partecipanti  collegati  in
audioconferenza o videoconferenza, e assicurarsi  che  gli  strumenti
audiovisivi consentano agli stessi, in tempo  reale,  di  seguire  la
discussione ed intervenire  nella  trattazione  degli  argomenti.  La
riunione si considera  tenuta  nel  luogo  in  cui  debbono  trovarsi
contemporaneamente sia il Presidente, o chi lo  sostituisce,  che  il
segretario. 
    8. Su invito del Presidente possono partecipare al  Consiglio  di
amministrazione, a titolo consultivo e per specifici argomenti  posti
all'ordine del giorno, i direttori dei  Centri  di  spesa  nonche'  i
responsabili di attivita' operative. 
 
                              Art. 59. 
 
 
                        (Altre disposizioni) 
 
    1. abrogato. 
    2. abrogato. 
    3. Le elezioni delle rappresentanze di cui all'art. 23, commi 2 e
3 si svolgono, a regime, almeno sessanta giorni prima della  scadenza
del mandato del Presidente. Il professore ordinario decano convoca la
riunione del collegio per procedere all'elezione almeno trenta giorni
prima della scadenza dell'organo. 
    4. E' eletto Presidente il candidato che ottiene i due terzi  dei
voti degli aventi diritto. Dopo la terza votazione  viene  proclamato
eletto colui che ottiene la maggioranza assoluta. 
    5. abrogato. 
    6. abrogato. 
    7. Per ragioni di semplicita',  la  scuola  puo'  utilizzare  nei
rapporti  esterni  ed  interni  la  denominazione  abbreviata  Scuola
Superiore Sant'Anna. 
    8. Al fine di introdurre una differenziazione  temporale  congrua
con l'elezione  del  direttore  e  in  considerazione  delle  riforme
legislative in atto, in deroga a quanto previsto dall'art. 23,  comma
5, il Presidente eletto per il triennio  2008/2010  resta  in  carica
fino al 31 dicembre 2011. Tale  proroga  no  si  estende  agli  altri
componenti del Consiglio di amministrazione.