(Allegato III)
                                                         Allegato III 
 
Ai fini del presente allegato, i conducenti sono classificati in  due
gruppi: 
 
a) Gruppo 1: conducenti di veicoli delle categorie A,  B,  B  +  E  e
delle sottocategorie A1 e B1 
 
b) Gruppo 2: conducenti di veicoli delle categorie C, C + E, D, D + E
e delle sottocategorie C1, C1 +E, D1 e D1 + E 
 
EPILESSIA 
 
1. Le crisi epilettiche o le altre alterazioni improvvise dello stato
di  coscienza  costituiscono  un  pericolo  grave  per  la  sicurezza
stradale allorche' sopravvengono al momento della guida di un veicolo
a motore. La valutazione pertanto dovra' essere fatta con particolare
attenzione da parte della Commissione medica locale. 
 
Per "epilessia" si intende  il  manifestarsi  di  due  o  piu'  crisi
epilettiche non provocate, a distanza di meno di  cinque  anni  l'una
dall'altra. 
 
Per "crisi epilettica provocata" si intende una  crisi  scatenata  da
una causa identificabile e potenzialmente evitabile. 
 
Una persona che ha una crisi epilettica iniziale o  isolata  o  perde
conoscenza deve essere dissuasa dalla guida. E' richiesto  il  parere
di uno specialista in neurologia o  in  disciplina  equipollente,  ai
sensi del D.M. 30 gennaio 1998 e successive modifiche e integrazioni,
che deve specificare il periodo di interdizione alla guida. 
 
E'  estremamente  importante  identificare  la  sindrome   epilettica
specifica  per  valutare  correttamente  il  livello   di   sicurezza
rappresentato dal soggetto durante la guida (compreso il  rischio  di
ulteriori crisi) e definire la terapia piu' adeguata. La  valutazione
deve  essere  effettuata  da  uno  specialista  in  neurologia  o  in
disciplina  equipollente,  ai  sensi  del  D.M.  30  gennaio  1998  e
successive modifiche e integrazioni. 
 
Le   persone   che   sono   considerate   clinicamente   guarite   su
certificazione  rilasciata  da  uno  specialista  in  neurologia   (o
disciplina equipollente) e non hanno presentato crisi epilettiche  da
almeno 10 anni in assenza di trattamento farmacologico non sono  piu'
soggette a restrizioni o limitazioni. 
 
I soggetti liberi da crisi da almeno 5 anni ma che risultino  tuttora
in trattamento saranno ancora sottoposti  a  controlli  periodici  da
parte della Commissione medica locale che stabilira'  la  durata  del
periodo di idoneita' dopo aver  acquisito  la  certificazione  emessa
dallo specialista in neurologia  o  disciplina  equipollente.  Per  i
soggetti liberi da crisi da almeno 10 anni ma ancora  in  trattamento
non e' previsto il conseguimento/rinnovo della patente del gruppo 2. 
 
Tutta la documentazione sanitaria  dovra'  restare  agli  atti  della
Commissione medica locale per almeno dieci anni. 
 
Gruppo 1 
 
2. La patente di guida di un conducente con epilessia  del  gruppo  1
deve essere oggetto di attenta valutazione da parte della Commissione
medica locale finche' l'interessato non abbia trascorso un periodo di
cinque anni senza crisi epilettiche in assenza di terapia. 
 
I soggetti affetti da epilessia non  soddisfano  i  criteri  per  una
patente di guida senza restrizioni. Vi e' obbligo di segnalazione, ai
fini delle limitazioni al rilascio o  della  revisione  di  validita'
della patente di guida, all'Ufficio della Motorizzazione  civile  dei
soggetti affetti da epilessia da parte di Enti o Amministrazioni  che
per motivi  istituzionali  di  ordine  amministrativo  previdenziale.
assistenziale o assicurativo abbiano accertato  l'esistenza  di  tale
condizione (per esenzione dalla spesa  sanitaria,  riconoscimento  di
invalidita' civile, accertamenti dei servizi medico legali, ecc ) . 
 
3. Crisi epilettica provocata: il candidato che ha  avuto  una  crisi
epilettica provocata a causa di un fattore scatenante identificabile,
con scarsa  probabilita'  che  si  ripeta  al  volante,  puo'  essere
dichiarato idoneo alla guida su base individuale, subordinatamente  a
un  parere  neurologico  (se  del  caso,  l'idoneita'   deve   essere
certificata tenendo conto degli altri requisiti psicofisici richiesti
dalle norme vigenti, con riferimento, ad esempio, all'uso di alcol  o
ad altri fattori di morbilita'). 
 
4. Prima o unica crisi epilettica non provocata: il candidato che  ha
avuto una prima crisi epilettica non provocata puo' essere dichiarato
idoneo alla guida  dopo  un  periodo  di  sei  mesi  senza  crisi,  a
condizione  che  sia  stata   effettuata   una   valutazione   medica
specialistica appropriata. Il periodo di osservazione  dovra'  essere
protratto finche' l'interessato non abbia  trascorso  un  periodo  di
cinque anni senza crisi epilettiche. 
 
5. Altra perdita di conoscenza: la perdita di conoscenza deve  essere
valutata in base al rischio di ricorrenza durante la guida. 
 
6. Epilessia: il conducente o il  candidato  puo'  essere  dichiarato
idoneo alla guida dopo un periodo, documentato e certificato da parte
dello specialista neurologo, di un armo senza ulteriori crisi. 
 
7.  Crisi  esclusivamente  durante  il  sonno:  il  candidato  o   il
conducente che soffre di crisi esclusivamente durante il  sonno  puo'
essere dichiarato idoneo alla guida a condizione che il  manifestarsi
delle crisi sia stato osservato  per  un  periodo  non  inferiore  al
periodo senza crisi previsto per l'epilessia ( un anno ). In caso  di
attacchi/crisi durante la veglia, e' richiesto un periodo di un  anno
senza ulteriori manifestazioni prima del rilascio  della  patente  di
guida (cfr. "Epilessia"). 
 
8. Crisi senza effetti sullo stato di coscienza o sulla capacita'  di
azione: il candidato o il conducente  che  soffre  esclusivamente  di
crisi a proposito delle quali e' dimostrato che  non  incidono  sullo
stato di coscienza e che non  causano  incapacita'  funzionale,  puo'
essere dichiarato idoneo alla guida a condizione che il  manifestarsi
delle crisi sia stato osservato  per  un  periodo  non  inferiore  al
periodo senza crisi previsto per l'epilessia (un anno).  In  caso  di
attacchi/crisi di natura diversa, e' richiesto un periodo di un  anno
senza ulteriori manifestazioni prima del rilascio  della  patente  di
guida (cfr. "Epilessia"). 
 
9.  Crisi  dovute  a  modificazioni  o  a  riduzioni  della   terapia
antiepilettica per decisione del  medico:  al  paziente  puo'  essere
raccomandato di non guidare per un periodo di  sei  mesi  dall'inizio
del periodo di sospensione del trattamento. In caso di crisi  che  si
manifestano nel  periodo  in  cui  il  trattamento  medico  e'  stato
modificato o sospeso per  decisione  del  medico,  il  paziente  deve
essere sospeso dalla guida per tre mesi se  il  trattamento  efficace
precedentemente applicato viene nuovamente applicato. 
 
10.  Dopo  un  intervento  chirurgico  per  curare  l'epilessia:   il
conducente o il candidato puo' essere dichiarato  idoneo  alla  guida
dopo  un  periodo,  documentato  e   certificato   da   parte   dello
specialista, di un anno senza ulteriori crisi. 
 
Gruppo 2 
 
11. Il candidato non deve assumere fallitaci antiepilettici per tutto
il prescritto periodo di dieci anni senza crisi,  Deve  essere  stato
effettuato un controllo medico appropriato con un approfondito  esame
neurologico che non ha rilevato alcuna patologia cerebrale  e  alcuna
attivita' epilettiforme all'elettroencefalogramma (EEG). 
 
12 Crisi epilettica provocata: il candidato che ha  avuto  una  crisi
epilettica provocata a causa di un fattore scatenante  identificabile
con scarsa probabilita' di ripetizione durante la guida  puo'  essere
dichiarato idoneo alla guida su base individuale per veicoli  ad  uso
privato e non per trasporto terzi  ,  subordinatamente  a  un  parere
neurologico. Dopo l'episodio acuto e' opportuno eseguire un EEG e  un
esame neurologico adeguato. 
 
Un soggetto con una lesione strutturale intracerebrale  che  presenta
un rischio accresciuto di crisi non deve guidare veicoli appartenenti
al gruppo 2 (se del caso, l'idoneita' deve essere certificata tenendo
conto  degli  altri  requisiti  psicofisici  richiesti  dalle   norme
vigenti, con riferimento, ad esempio, all'uso di  alcol  o  ad  altri
fattori di morbilita'). 
 
13. Prima o unica crisi epilettica non provocata: il candidato che ha
avuto una prima crisi epilettica non provocata puo' essere dichiarato
idoneo alla guida dopo un periodo di dieci anni senza ulteriori crisi
senza il ricorso a farmaci antiepilettici, a condizione che sia stata
effettuata una valutazione medica specialistica appropriata. 
 
14. Altra perdita di conoscenza: la perdita di conoscenza deve essere
valutata in base al rischio di ricorrenza durante la  guida  (se  del
caso, l'idoneita' deve essere certificata tenendo conto  degli  altri
requisiti psicofisici richiesti dalle nonne vigenti, con riferimento,
ad esempio, all'uso di alcol o ad altri fattori di morbilita'). 
 
15. Epilessia: devono trascorrere dieci anni senza crisi epilettiche,
senza l'assunzione di farmaci antiepilettici e senza alcuna attivita'
epilettiforme all'elettroencefalogramma (EEG). La  stessa  regola  si
applica anche in caso di epilessia dell'eta'  pediatrica.  In  questi
casi la Commissione dovra' stabilire una validita' limitata  che  non
potra' essere superiore a due anni. 
 
Determinati disturbi  (per  esempio  malformazione  arterio-venosa  o
emorragia intracerebrale) comportano un aumento del rischio di crisi,
anche se le crisi non si sono  ancora  verificate.  In  una  siffatta
situazione ai fini del rilascio della patente di guida la Commissione
medica locale dovra' attentamente valutare tale  rischio,  stabilendo
un opportuno periodo di verifica, con validita' della possibilita' di
guidare non superiore a 2 anni ove non diversamente disposto.