Art. 10 Sospensione dall'Albo L'efficacia dell'iscrizione all'Albo puo' essere sospesa, per un periodo massimo di due anni, oltre che nel caso previsto nel comma 1, dell'art. 8, quando nei confronti del depositario si verifichi uno o piu' del seguenti casi: 1) sia in corso una procedura per la dichiarazione di fallimento, di liquidazione o di concordato preventivo: 2) sia in corso un procedimento penale a carico del titolare dell'impresa o dei soggetti di cui al precedente art. 9), lettera a), n. 3, per reati finanziari o fiscali o di tale natura e gravita' da escludere il requisito della moralita' e correttezza professionale; 3) siano in corso misure di prevenzione di cui alla legge 19 maggio 1990, n. 55, e sue successive modifiche ed integrazioni; 4) irregolarita' o negligenza nello svolgimento del servizio di deposito cosi' come specificato nel relativo contratto, anche considerando le specifiche previste nei precedenti articoli e nel successivo allegato A; 5) violazione, debitamente accertata e di particolare rilevanza, delle norme della legislazione sociale o di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro con il personale dipendente; 6) accertata indisponibilita' delle strutture messe a disposizione dell'Agenzia; 7) mancata consegna aIl'A.G.E.A., nei termini previsti, di copia delle quietanze di avvenuto pagamento integrale del premio di copertura assicurativa prevista dal contratto; 8) mancata consegna all'A.G.E.A., nei termini previsti, delle attestazioni di cui al precedente art. 8: 9) Insorgenza di contenzioso tra l'ente depositario e l'AG.E.A. a seguito di comprovate irregolarita' emergenti nell'esercizio dell'attivita' di depositario; 10) accertamenti a carico del depositario da cui emergano fatti gravi incompatibili con i requisiti richiesti per l'iscrizione e/o con le norme previste nel contratto; 11) accertata, mancata diligenza nell'esercizio del controllo, atto a precludere la sottrazione della merce stoccata nei magazzini iscritti all'Albo; 12) inosservanza, da parte del depositario, delle condizioni di conservazione previste dalle disposizioni dettate da AG.E.A. Nel periodo di sospensione il depositario dovra' comunque attuare tutte le operazioni necessarie all'ottimale conservazione del prodotto gia' stoccato. In caso di inottemperanza a tali disposizioni si applichera' il disposto di cui al punto 4) del successivo articolo. Per quel depositari che operano in qualita' di coordinatori di singoli soggetti, il provvedimento di sospensione sarai comminato alla singola struttura periferica, salvo nei casi contestabili direttamente al depositario medesimo.