Art. 10 
Sospensione dall'Albo 
L'efficacia dell'iscrizione all'Albo  puo'  essere  sospesa,  per  un
periodo massimo di due anni, oltre che nel caso previsto nel comma 1,
dell'art. 8, quando nei confronti del depositario si verifichi uno  o
piu' del seguenti casi: 
1) sia in corso una procedura per la dichiarazione di fallimento,  di
liquidazione o di concordato preventivo: 
2) sia  in  corso  un  procedimento  penale  a  carico  del  titolare
dell'impresa o dei soggetti di cui al precedente art. 9), lettera a),
n. 3, per reati finanziari o fiscali o di tale natura e  gravita'  da
escludere il requisito della moralita' e correttezza professionale; 
3) siano in corso misure di prevenzione di cui alla legge  19  maggio
1990, n. 55, e sue successive modifiche ed integrazioni; 
4) irregolarita' o  negligenza  nello  svolgimento  del  servizio  di
deposito  cosi'  come  specificato  nel  relativo  contratto,   anche
considerando le specifiche previste nei  precedenti  articoli  e  nel
successivo allegato A; 
5) violazione, debitamente  accertata  e  di  particolare  rilevanza,
delle norme della  legislazione  sociale  o  di  ogni  altro  obbligo
derivante dai rapporti di lavoro con il personale dipendente; 
6) accertata indisponibilita' delle strutture  messe  a  disposizione
dell'Agenzia; 
7) mancata consegna aIl'A.G.E.A.,  nei  termini  previsti,  di  copia
delle  quietanze  di  avvenuto  pagamento  integrale  del  premio  di
copertura assicurativa prevista dal contratto; 
8)  mancata  consegna  all'A.G.E.A.,  nei  termini  previsti,   delle
attestazioni di cui al precedente art. 8: 
9) Insorgenza di contenzioso tra l'ente  depositario  e  l'AG.E.A.  a
seguito  di   comprovate   irregolarita'   emergenti   nell'esercizio
dell'attivita' di depositario; 
10) accertamenti a carico del depositario da cui emergano fatti gravi
incompatibili con i requisiti richiesti per l'iscrizione e/o  con  le
norme previste nel contratto; 
11) accertata, mancata diligenza nell'esercizio del controllo, atto a
precludere la sottrazione della merce stoccata nei magazzini iscritti
all'Albo; 
12) inosservanza, da  parte  del  depositario,  delle  condizioni  di
conservazione previste dalle disposizioni dettate da AG.E.A. 
Nel periodo di sospensione il  depositario  dovra'  comunque  attuare
tutte  le  operazioni  necessarie  all'ottimale   conservazione   del
prodotto gia' stoccato. 
In caso di inottemperanza  a  tali  disposizioni  si  applichera'  il
disposto di cui al punto 4) del successivo articolo. 
Per quel depositari  che  operano  in  qualita'  di  coordinatori  di
singoli soggetti, il provvedimento  di  sospensione  sarai  comminato
alla  singola  struttura  periferica,  salvo  nei  casi  contestabili
direttamente al depositario medesimo.