Art. 12 
Sanzioni 
I  provvedimenti  di  sospensione  e  cancellazione  dall'Albo   sono
adottati dal Consiglio di amministrazione  su  proposta  dell'ufficio
Albo dei depositari. 
Il procedimento sanzionatorio  ha  inizio  con  la  contestazione  al
depositario, da parte dell'ufficio Albo  dei  depositari,  dei  fatti
addebitati e la contestuale fissazione del termine  di  venti  giorni
per proporre controdeduzioni. 
In caso di controdeduzioni  insoddisfacenti  o  in  caso  di  mancato
rispetto  del  suddetto  termine  perentorio,  l'ufficio   Albo   dei
depositar i propone Il provvedimento sanzionatorio  al  consiglio  di
amministrazione. I provvedimenti di cui al primo comma  del  presente
articolo sono immediatamente notificati all'interessato e  pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
Nel  caso  in  cui  le  inadempienze  riguardino  l'operativita'  del
deposito,  l'Ufficio  Operativo  competente  provvede  a  trasmettere
all'ufficio Albo Depositari la relazione sull'inadempimento  rilevato
al fine dell'Attivazione della procedura di cui al presente articolo.