Art. 12 Sanzioni I provvedimenti di sospensione e cancellazione dall'Albo sono adottati dal Consiglio di amministrazione su proposta dell'ufficio Albo dei depositari. Il procedimento sanzionatorio ha inizio con la contestazione al depositario, da parte dell'ufficio Albo dei depositari, dei fatti addebitati e la contestuale fissazione del termine di venti giorni per proporre controdeduzioni. In caso di controdeduzioni insoddisfacenti o in caso di mancato rispetto del suddetto termine perentorio, l'ufficio Albo dei depositar i propone Il provvedimento sanzionatorio al consiglio di amministrazione. I provvedimenti di cui al primo comma del presente articolo sono immediatamente notificati all'interessato e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Nel caso in cui le inadempienze riguardino l'operativita' del deposito, l'Ufficio Operativo competente provvede a trasmettere all'ufficio Albo Depositari la relazione sull'inadempimento rilevato al fine dell'Attivazione della procedura di cui al presente articolo.