Art. 13 Norme transitorie Dalla data di pubblicazione del presente regolamento tutti i soggetti interessati dovranno presentare domanda di iscrizione. I soggetti che attualmente svolgono l'incarico di depositario potranno continuare ad esercitarlo fino al termine della campagna di commercializzazione in corso, momento in cui dovranno essere state regolarizzate le loro posizioni nell'albo dei depositari ed in cui dovra' essere stipulato un nuovo contratto di deposito. La mancata presentazione della domanda entro il termine di sessanta giorni precedenti alla scadenza della campagna di commercializzazione comporta l'annullamento dell'iscrizione gia' presente. Restano valide le domande gia' presentate ai sensi del precedente regolamento. Resta valida l'efficacia della proroga di cui alla delibera n. 323 del 18 luglio 2008 per i soggetti titolari di contratto sino al 30 giugno 2011. Dopo tale data il prodotto dovra' essere depositato o nelle strutture iscritte o per le quali e' stata chiesta l'iscrizione ai sensi del terzo comma del presente articolo. L'A.G.E.A., previa formale contestazione da parte dell'ufficio dell'Albo, puo' attivare la sospensione delle procedure di iscrizione degli operatori che, pur essendo stati riconosciuti idonei in fase istruttoria, hanno in corso controversie con l'Agenzia (e l'ex AIMA) in relazione ad elementi che possano mettere in discussione il rapporto fiduciario.