Art. 13 
Norme transitorie 
Dalla data di pubblicazione del presente regolamento tutti i soggetti
interessati dovranno presentare domanda di iscrizione. 
I  soggetti  che  attualmente  svolgono  l'incarico  di   depositario
potranno continuare ad esercitarlo fino al termine della campagna  di
commercializzazione in corso, momento in cui  dovranno  essere  state
regolarizzate le loro posizioni nell'albo dei depositari  ed  in  cui
dovra' essere stipulato un nuovo contratto di deposito. 
La mancata presentazione della domanda entro il termine  di  sessanta
giorni precedenti alla scadenza della campagna di commercializzazione
comporta l'annullamento dell'iscrizione gia' presente. 
Restano valide le domande gia' presentate  ai  sensi  del  precedente
regolamento. 
Resta valida l'efficacia della proroga di cui alla  delibera  n.  323
del 18 luglio 2008 per i soggetti titolari di contratto  sino  al  30
giugno 2011. Dopo tale data il prodotto dovra'  essere  depositato  o
nelle strutture iscritte o per le quali e' stata chiesta l'iscrizione
ai sensi del terzo comma del presente articolo. 
L'A.G.E.A.,  previa  formale  contestazione  da  parte   dell'ufficio
dell'Albo, puo' attivare la sospensione delle procedure di iscrizione
degli operatori che, pur essendo stati riconosciuti  idonei  in  fase
istruttoria, hanno in corso controversie con l'Agenzia (e l'ex  AIMA)
in relazione ad  elementi  che  possano  mettere  in  discussione  il
rapporto fiduciario.