Art. 6 
Approvazione delle iscrizioni e tenuta dell'Albo 
Possono essere iscritti  all'Albo,  con  delibera  del  Consiglio  di
amministrazione dell'A.G.E.A., gli operatori che ne  fanno  richiesta
secondo  le  specifiche   categorie   merceologiche   riportate   nel
successivo allegato A, previo riconoscimento della loro  idoneita'  a
svolgere tutte le operazioni di carattere organizzativo,  tecnico  ed
amministrativo relative alla gestione del servizio di deposito. 
Il  Consiglio  di  Amministrazione   dell'A.G.E.A.   delibera   sulle
eventuali variazioni della categoria merceologica e  delle  capacita'
ricettive per cui l'iscrizione e' stata disposta. 
Le Iscrizioni e le variazioni all'Albo dei depositari sono comunicate
a mezzo Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana.  La  struttura
provvede alla formazione, alla tenuta ed all'aggiornamento dell'albo,
istituendo per ciascun iscritto  una  scheda,  anche  informatizzata,
contenente, oltre ai dati soggettivi,  l'ubicazione  della  capacita'
ricettiva richiesta  ed  ammessa,  l'ubicazione  delle  strutture  ed
attrezzature  messe  a  disposizione  dell'A.G.E.A.,   al   fine   di
consentirne una corretta individuazione nella fase dei controlli.