Art. 6 Approvazione delle iscrizioni e tenuta dell'Albo Possono essere iscritti all'Albo, con delibera del Consiglio di amministrazione dell'A.G.E.A., gli operatori che ne fanno richiesta secondo le specifiche categorie merceologiche riportate nel successivo allegato A, previo riconoscimento della loro idoneita' a svolgere tutte le operazioni di carattere organizzativo, tecnico ed amministrativo relative alla gestione del servizio di deposito. Il Consiglio di Amministrazione dell'A.G.E.A. delibera sulle eventuali variazioni della categoria merceologica e delle capacita' ricettive per cui l'iscrizione e' stata disposta. Le Iscrizioni e le variazioni all'Albo dei depositari sono comunicate a mezzo Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La struttura provvede alla formazione, alla tenuta ed all'aggiornamento dell'albo, istituendo per ciascun iscritto una scheda, anche informatizzata, contenente, oltre ai dati soggettivi, l'ubicazione della capacita' ricettiva richiesta ed ammessa, l'ubicazione delle strutture ed attrezzature messe a disposizione dell'A.G.E.A., al fine di consentirne una corretta individuazione nella fase dei controlli.