Art. 8 
Variazioni 
Gli iscritti all'Albo debbono comunicare, all'A.G.E.A. Direzione area
amministrativa - Via Palestro n.81 -00185 Roma,  entro  dieci  giorni
dal loro verificarsi, tutte le variazioni dei requisiti rilevanti  ai
fini dell'Iscrizione, ivi comprese le  riduzioni  e  gli  ampliamenti
della capacita' ricettiva messa a disposizione dell'Agenzia. 
La mancata o  tardiva  comunicazione  di  dette  variazioni  comporta
l'attivazione delle procedure per la sospensione dall'Albo. 
Le istanze  relative  alle  variazioni  da  apportare  all'albo,  ivi
comprese le riduzioni e gli  ampliamenti  della  capacita'  ricettiva
messa a disposizione dell'A.G.E.A., dovranno essere prodotte in carta
semplice ed indirizzate all'A.G.E.A., Direzione area amministrativa -
Via Palestro n.81 00185 Roma . 
Tutte le variazioni richieste dal depositario,  ed  in  linea  con  i
requisiti richiesti dall'Agenzia  e  dalla  normativa  comunitaria  e
nazionale in vigore, incidono sull'operativita' dell'iscrizione dalla
data  della  relativa  delibera  del  consiglio  di   amministrazione
dell'AG.E.A.. 
Entro il mese di marzo di  ciascun  anno  ,  i  soli  depositari  che
detengono prodotti d'intervento, dovranno produrre autocertificazione
attestante l'attuale conformita' degli impianti alle norme  nazionali
e comunitarie, nonche' alle caratteristiche  di  cui  alla  relazione
tecnica del successivo art. 9. 
I depositari che non detengono prodotti d'intervento, devono produrre
la predetta autocertificazione prima dell'inizio delle operazioni  di
entrata dei prodotti stessi. 
Entro il mese di giugno di ciascun anno  dovra'  ,  altresi',  essere
prodotto il bilancio aziendale,  relativo  all'esercizio  precedente,
certificato o approvato dai competenti organi statutari.