Art. 8 Variazioni Gli iscritti all'Albo debbono comunicare, all'A.G.E.A. Direzione area amministrativa - Via Palestro n.81 -00185 Roma, entro dieci giorni dal loro verificarsi, tutte le variazioni dei requisiti rilevanti ai fini dell'Iscrizione, ivi comprese le riduzioni e gli ampliamenti della capacita' ricettiva messa a disposizione dell'Agenzia. La mancata o tardiva comunicazione di dette variazioni comporta l'attivazione delle procedure per la sospensione dall'Albo. Le istanze relative alle variazioni da apportare all'albo, ivi comprese le riduzioni e gli ampliamenti della capacita' ricettiva messa a disposizione dell'A.G.E.A., dovranno essere prodotte in carta semplice ed indirizzate all'A.G.E.A., Direzione area amministrativa - Via Palestro n.81 00185 Roma . Tutte le variazioni richieste dal depositario, ed in linea con i requisiti richiesti dall'Agenzia e dalla normativa comunitaria e nazionale in vigore, incidono sull'operativita' dell'iscrizione dalla data della relativa delibera del consiglio di amministrazione dell'AG.E.A.. Entro il mese di marzo di ciascun anno , i soli depositari che detengono prodotti d'intervento, dovranno produrre autocertificazione attestante l'attuale conformita' degli impianti alle norme nazionali e comunitarie, nonche' alle caratteristiche di cui alla relazione tecnica del successivo art. 9. I depositari che non detengono prodotti d'intervento, devono produrre la predetta autocertificazione prima dell'inizio delle operazioni di entrata dei prodotti stessi. Entro il mese di giugno di ciascun anno dovra' , altresi', essere prodotto il bilancio aziendale, relativo all'esercizio precedente, certificato o approvato dai competenti organi statutari.