(Allegato 2-art. 11)
                              Art. 11. 
 
                        Ispezioni e controlli 
 
L'A.G.E.A. puo' disporre in ogni momento ispezioni  e  controlli  per
accertare il regolare ed esatto adempimento dell'incarico affidato al
depositario. Inoltre  l'A.G.E.A.  effettuera'  I  controlli  previsti
dall'art. 2  del  regolamento  CE  n.  884/2006  e  per  i  quali  il
depositario dovra' fornire la massima collaborazione anche per quanto
riguarda le attribuzioni specifiche demandategli dall'allegato I  del
predetto regolamento. 
Il depositario e' responsabile di tutte le discrepanze rilevate tra i
quantitativi immagazzinati e  le  in  le  indicazioni  contenute  nei
verbali di entrata ed uscita. Qualora vengano riscontrate mancanze di
prodotto e se queste superano il/i limite/I di  tolleranza  (indicati
nel rispettivi contratti), tali mancanze vengono totalmente  imputate
al depositario come perdita non identificabile. 
Qualora contesti i quantitativi mancanti, il depositario puo' esigere
la pesatura o la misurazione del  prodotto.  In  tal  caso  le  spese
relative all'operazione saranno a suo carico;  tuttavia  se  da  essa
risulti che i quantitativi dichiarati sono  effettivamente  presenti,
oppure che lo scarto non superi il/i limite/i di tolleranza, la spesa
di pesatura o di misurazione e' a carico dell'A.G.E.A. 
Tutti i documenti contabili ed i verbali redatti in applicazione  del
regolamento CE 884/2006,  limitatamente  a  quelli  per  i  quali  e'
richiesta anche la firma del depositario, possono  essere  consultati
in qualunque momento dagli incaricati dall'Agenzia nonche',  a  norma
del  regolamento  CE  n.  1290/2005  del  Consiglio,   dagli   agenti
incaricati dalla Commissione, tanto presso il titolare dei  magazzini
quanto presso l'A.G.E.A.