Art. 11. Ispezioni e controlli L'A.G.E.A. puo' disporre in ogni momento ispezioni e controlli per accertare il regolare ed esatto adempimento dell'incarico affidato al depositario. Inoltre l'A.G.E.A. effettuera' I controlli previsti dall'art. 2 del regolamento CE n. 884/2006 e per i quali il depositario dovra' fornire la massima collaborazione anche per quanto riguarda le attribuzioni specifiche demandategli dall'allegato I del predetto regolamento. Il depositario e' responsabile di tutte le discrepanze rilevate tra i quantitativi immagazzinati e le in le indicazioni contenute nei verbali di entrata ed uscita. Qualora vengano riscontrate mancanze di prodotto e se queste superano il/i limite/I di tolleranza (indicati nel rispettivi contratti), tali mancanze vengono totalmente imputate al depositario come perdita non identificabile. Qualora contesti i quantitativi mancanti, il depositario puo' esigere la pesatura o la misurazione del prodotto. In tal caso le spese relative all'operazione saranno a suo carico; tuttavia se da essa risulti che i quantitativi dichiarati sono effettivamente presenti, oppure che lo scarto non superi il/i limite/i di tolleranza, la spesa di pesatura o di misurazione e' a carico dell'A.G.E.A. Tutti i documenti contabili ed i verbali redatti in applicazione del regolamento CE 884/2006, limitatamente a quelli per i quali e' richiesta anche la firma del depositario, possono essere consultati in qualunque momento dagli incaricati dall'Agenzia nonche', a norma del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio, dagli agenti incaricati dalla Commissione, tanto presso il titolare dei magazzini quanto presso l'A.G.E.A.