Art. 12. Contratti Nei singoli contratti di deposito verranno fissate le sanzioni, anche di carattere pecuniario, ivi compresa la sospensione temporanea o la cancellazione dall'Albo dei depositari, connesse a casi di accertate irregolarita' o inadempienze. E' vietata qualsiasi forma di subappalto o di affidamento gestionale a terzi delle strutture di cui ai punti 9) e 10) del cap. III dell'art. 9) del regolamento concernente l'Albo dei depositari. E' fatto divieto di altre utilizzazioni delle localizzazioni oggetto di contratto di deposito messe a disposizione dell'A.G.E.A., e dalla stessa sigillate, in quanto contenenti prodotti in ammasso pubblico: i sigilli possono essere apposti, tolti e riapposti esclusivamente da personale A.G.E.A. o suoi delegati. Tali impropri utilizzi comporteranno il rigetto della domanda e la cancellazione dall'Albo. Nei contratti di deposito saranno stabiliti in maniera omogenea per ciascuna categoria merceologica i tempi strettamente necessari per ripristinare la perfetta disponibilita' e quindi la utilizzazione da parte dell'A.G.E.A. dei magazzini e delle localizzazioni iscritti all'Albo dei depositari per i quali e' stata data in precedenza l'autorizzazione alla utilizzazione da parte del depositario.