(Allegato 2-art. 12)
                              Art. 12. 
 
                              Contratti 
 
Nei singoli contratti di deposito verranno fissate le sanzioni, anche
di carattere pecuniario, ivi compresa la sospensione temporanea o  la
cancellazione dall'Albo dei depositari, connesse a casi di  accertate
irregolarita' o inadempienze. 
E' vietata qualsiasi forma di subappalto o di affidamento  gestionale
a terzi delle strutture di cui  ai  punti  9)  e  10)  del  cap.  III
dell'art. 9) del regolamento concernente l'Albo dei depositari. 
E' fatto divieto di altre utilizzazioni delle localizzazioni  oggetto
di contratto di deposito messe a disposizione dell'A.G.E.A., e  dalla
stessa sigillate, in quanto contenenti prodotti in ammasso  pubblico:
i sigilli possono essere apposti, tolti e riapposti esclusivamente da
personale A.G.E.A. o suoi delegati. 
Tali impropri utilizzi comporteranno il rigetto della  domanda  e  la
cancellazione dall'Albo. 
Nei contratti di deposito saranno stabiliti in maniera  omogenea  per
ciascuna categoria merceologica i tempi  strettamente  necessari  per
ripristinare la perfetta disponibilita' e quindi la utilizzazione  da
parte dell'A.G.E.A. dei magazzini  e  delle  localizzazioni  iscritti
all'Albo dei depositari per i  quali  e'  stata  data  in  precedenza
l'autorizzazione alla utilizzazione da parte del depositario.