Art. 14. Ulteriori disposizioni Nel corso della vigenza del contratto l'A.G.E.A. impartisce, se necessario, opportune disposizioni affinche' l'attivita' del depositario si svolga nel pieno rispetto delle norme comunitarie e nazionali. Per quanto non previsto nel presente disciplinare si fa espresso riferimento a particolari specifiche normative vigenti in materia, nonche' alle disposizioni del codice civile sul «deposito regolare», e, in quanto applicabili, a quelle previste dal codice stesso e dalla normativa speciale sul «deposito nei magazzini generali», fatte salve le eventuali eccezioni espressamente previste dalla normativa comunitaria.