(Allegato 2-art. 14)
                              Art. 14. 
 
                       Ulteriori disposizioni 
 
Nel corso della  vigenza  del  contratto  l'A.G.E.A.  impartisce,  se
necessario,  opportune   disposizioni   affinche'   l'attivita'   del
depositario si svolga nel pieno rispetto delle  norme  comunitarie  e
nazionali. 
Per quanto non previsto nel  presente  disciplinare  si  fa  espresso
riferimento a particolari specifiche normative  vigenti  in  materia,
nonche' alle disposizioni del codice civile sul «deposito  regolare»,
e, in quanto applicabili, a quelle previste dal codice stesso e dalla
normativa speciale sul «deposito nei magazzini generali», fatte salve
le  eventuali  eccezioni  espressamente  previste   dalla   normativa
comunitaria.