Art. 5. Conferimenti Ogni offerta di conferimento di prodotto all'intervento e' oggetto di domanda scritta, secondo apposito modello predisposto dall'A.G.E.A., indirizzata all'A.G.E.A. stessa. La domanda, oltre alle indicazioni del nome, cognome o denominazione sociale, C.F. e P. I.V.A. ed indirizzo dell'offerente, alla quantita' e qualita' della merce offerta all'intervento, deve anche contenere l'esatta ubicazione del magazzino di giacenza della merce offerta, nonche' la documentazione comprovante il diritto dell'offerente a conferire all'intervento e l'origine della merce stessa. Spetta comunque all'A.G.E.A. l'individuazione del depositario e del magazzino e le localizzazioni presso cui conferire i prodotti di intervento. La domanda puo' essere formulata ed inoltrata dai produttori anche per il tramite delle associazioni o cooperative cui il produttore aderisce. L'A.G.E.A puo' consentire a tale richiesta tenuto conto della capacita' di ricezione delle strutture cosi' individuate, con riferimento al bacino di utenza. L'AG.E.A., ricevuta l'offerta di conferimento, comunica al piu' presto al depositario incaricato ed al conferente l'accettazione dell'offerta stessa, unitamente ai tempi ed alle modalita' di consegna del prodotto. Qualora, per motivi di incapienza od inagibilita' del magazzino indicato dall'A.G.E.A. oppure per contestazione delle condizioni di consegna comunicate, il depositario non fosse in grado di prendere in consegna la merce, il depositario medesimo ne informa immediatamente l'AG.E.A che adotta dirette decisioni sulla presa in consegna. La quantita' di prodotto da conferire deve, a cura del conferente, essere consegnata franco veicolo magazzino del depositario, non scaricata se alla rinfusa o, se specificata, consegnata alla banchina di detto magazzino. Alle operazioni materiali di entrata della merce in magazzino deve provvedere il depositario in presenza del personale AG.E.A. e del conferente o, in sua assenza. da chi esegue materialmente la consegna e che si intende senz'altro delegato alla consegna medesima. Il verbale e' sottoscritto dal depositario, dal conferente e dall'A.G.E.A. In caso di contestazione tra le parti In ordine alla qualita', alle condizioni ed alle caratteristiche della merce offerta in vendita, saranno prelevati in contraddittorio tra le parti stesse, gli usuali campioni o, se necessario, a seconda della merce, l'intera partita In contestazione, che verranno sottoposti ad un laboratorio di analisi designato dall'A.G.E.A., nei modi precisati nel contratto di deposito. I campioni rappresentativi per l'analisi da effettuare in caso di contestazione sono prelevati secondo le norme previste dai metodi ufficiali di analisi per i prodotti agricolo-alimentari approvati dal Ministero per le politiche agricole e forestali. I risultati delle analisi sono vincolanti per le parti e le spese sono a carico della parte soccombente. Nel caso in cui la merce non sia conforme ai requisiti richiesti il conferimento all'intervento non ha luogo e l'offerente e' obbligato a ritirare la merce medesima con pagamento a suo carico delle spese di entrata e di uscita dal magazzino. nonche' delle spese di sosta della merce a favore del depositario. Alle operazioni di entrata ed alla fase del prelevamento dei campioni, ferme restando le competenze in precedenza previste, assiste di norma il personale dell'A.G.E.A. o suoi delegati che attesteranno la conformita' alle disposizioni vigenti delle suddette operazioni. L'entrata in magazzino e' attestata da apposita bolletta di presa in consegna. redatta in tre esemplari con firme in originale su ogni esemplare, di cui uno deve essere trattenuto dal depositario presso il magazzino in cui e' stato preso in consegna il prodotto, uno dal conferente ed uno dall'A.G.E.A.