(Allegato 2-art. 5)
                               Art. 5. 
 
                            Conferimenti 
 
Ogni offerta di conferimento di prodotto all'intervento e' oggetto di
domanda scritta, secondo apposito modello predisposto  dall'A.G.E.A.,
indirizzata all'A.G.E.A. stessa. 
La domanda, oltre alle indicazioni del nome, cognome o  denominazione
sociale, C.F. e P. I.V.A. ed indirizzo dell'offerente, alla quantita'
e qualita' della merce offerta all'intervento, deve  anche  contenere
l'esatta ubicazione del magazzino di giacenza  della  merce  offerta,
nonche' la documentazione comprovante  il  diritto  dell'offerente  a
conferire all'intervento  e  l'origine  della  merce  stessa.  Spetta
comunque  all'A.G.E.A.  l'individuazione  del   depositario   e   del
magazzino e le localizzazioni presso  cui  conferire  i  prodotti  di
intervento. 
La domanda puo' essere formulata ed inoltrata  dai  produttori  anche
per il tramite delle associazioni o  cooperative  cui  il  produttore
aderisce. 
L'A.G.E.A  puo'  consentire  a  tale  richiesta  tenuto  conto  della
capacita'  di  ricezione  delle  strutture  cosi'  individuate,   con
riferimento al bacino di utenza. 
L'AG.E.A., ricevuta  l'offerta  di  conferimento,  comunica  al  piu'
presto al depositario  incaricato  ed  al  conferente  l'accettazione
dell'offerta  stessa,  unitamente  ai  tempi  ed  alle  modalita'  di
consegna del prodotto. 
Qualora, per motivi  di  incapienza  od  inagibilita'  del  magazzino
indicato dall'A.G.E.A. oppure per contestazione delle  condizioni  di
consegna comunicate, il depositario non fosse in grado di prendere in
consegna la merce, il depositario medesimo ne informa  immediatamente
l'AG.E.A che adotta dirette decisioni sulla presa in consegna. 
La quantita' di prodotto da conferire deve, a  cura  del  conferente,
essere consegnata  franco  veicolo  magazzino  del  depositario,  non
scaricata se alla rinfusa o, se specificata, consegnata alla banchina
di detto magazzino. 
Alle operazioni materiali di entrata della merce  in  magazzino  deve
provvedere il depositario in presenza del  personale  AG.E.A.  e  del
conferente o, in sua assenza. da chi esegue materialmente la consegna
e che si intende senz'altro delegato alla consegna medesima. 
Il  verbale  e'  sottoscritto  dal  depositario,  dal  conferente   e
dall'A.G.E.A. 
In caso di contestazione tra le parti In ordine alla  qualita',  alle
condizioni ed alle caratteristiche della merce  offerta  in  vendita,
saranno prelevati in contraddittorio tra le parti stesse, gli  usuali
campioni o, se necessario, a seconda della merce, l'intera partita In
contestazione, che verranno sottoposti ad un laboratorio  di  analisi
designato  dall'A.G.E.A.,  nei  modi  precisati  nel   contratto   di
deposito. I campioni rappresentativi per l'analisi da  effettuare  in
caso di contestazione sono prelevati secondo le  norme  previste  dai
metodi  ufficiali  di  analisi  per  i  prodotti  agricolo-alimentari
approvati dal Ministero per le politiche agricole e forestali. 
I risultati delle analisi sono vincolanti per le  parti  e  le  spese
sono a carico della parte soccombente. 
Nel caso in cui la merce non sia conforme ai requisiti  richiesti  il
conferimento all'intervento non ha luogo e l'offerente e' obbligato a
ritirare la merce medesima con pagamento a suo carico delle spese  di
entrata e di uscita dal magazzino. nonche' delle spese di sosta della
merce a favore del depositario. 
Alle  operazioni  di  entrata  ed  alla  fase  del  prelevamento  dei
campioni,  ferme  restando  le  competenze  in  precedenza  previste,
assiste di norma il  personale  dell'A.G.E.A.  o  suoi  delegati  che
attesteranno la conformita' alle disposizioni vigenti delle  suddette
operazioni. 
L'entrata in magazzino e' attestata da apposita bolletta di presa  in
consegna. redatta in tre esemplari con firme  in  originale  su  ogni
esemplare, di cui uno deve essere trattenuto dal  depositario  presso
il magazzino in cui e' stato preso in consegna il prodotto,  uno  dal
conferente ed uno dall'A.G.E.A.