Art. 6. Copertura assicurativa Il depositario del servizio provvede alla buona conservazione del prodotto acquistato dall'A.G.E.A., adottando tutte le misure necessarie per evitare scondizionamento e perdita del prodotto stesso, ed e' obbligato a costituire la relativa copertura assicurativa nella misura determinata dal contratto di deposito. Egli non risponde pero' delle perdite quantitative per cali e/o dispersioni, dovute a cause naturali, comprese entro il limite di tolleranza stabilito dalle normative comunitarie e nazionali per ciascun prodotto, nonche' delle alterazioni naturali derivanti dal decorrere del tempo, preventiva mente comunicate all'Agenzia. La copertura assicurativa del prodotto dovra' essere stipulata, in esclusivo riferimento alle polizze tipo, predisposte per ciascun prodotto dall'A.G.E.A., che provvedera' a trasmetterle ai depositari prima della stipula del contratto di deposito. Non potra' essere stipulato alcun contratto di deposito in assenza di regolare polizza sottoscritta dalle parti e redatta in conformita' allo schema tipo sopra specificato. Il depositario, a dimostrazione della costituzione di copertura assicurativa, dovra' presentare all'A.G.E.A., entro 15 giorni dal termine iniziale per il pagamento del premio, la quietanza di avvenuto pagamento integrale del relativo premio dovuto. L'esclusivo beneficiario della polizza e' l'A.G.E.A. per la parte relativa al prodotto immagazzinato. Ogni danno non riconosciuto dalle compagnie assicuratrici, per qualsivoglia motivo, dovra' essere risarcito dal depositario direttamente all'A.G.E.A. Il depositario risponde del proprio operato e di quello dei suoi dipendenti per l'espletamento delle funzioni di deposito ed a tal fine deve rilasciare idonee garanzie. Immediatamente dopo l'emissione della bolletta di presa in consegna, il depositario dovra' prestare, a favore dell'A.G.E.A., una garanzia sotto forma di fideiussione bancaria o polizza fidejussoria (a prima richiesta e senza eccezioni, rilasciata da soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni) di valore pari ad una percentuale del corrispettivo valore di acquisto della merce introdotta nel magazzino; detta percentuale verra' determinata, per campagna e per prodotto, dal Consiglio di amministrazione dell'A.G.E.A. e, comunque, non potra' essere inferiore al 30% del predetto valore di acquisto della merce depositata e presa in consegna. Sono ammesse polizze fluttuanti. Le quantita' acquistate debbono essere custodite nei magazzini impegnati con il contratto di affidamento del servizio e debbono essere tenute ordinatamente collocate distintamente per varieta' di prodotto e, qualora previsto dalla normativa comunitaria, per campagna (come riportato nella tabella «A» del regolamento concernente l'albo dei depositari), al fine di consentire in ogni momento oltre che l'esecuzione delle necessarie misure di buona conservazione del prodotto, l'accertamento quantitativo delle masse ed il controllo periodico dello stato di conservazione del prodotto medesimo. Il depositario deve dare comunicazione all'AG.E.A. delle operazioni poste in essere per assicurare la buona conservazione della merce. Nell'apposita dettagliata relazione sono indicate in particolare le date di svolgimento delle relative operazioni. In caso di negligenza o inadempimento nella esecuzione delle operazioni di stoccaggio, tali da compromettere la buona conservazione di prodotto, 1'A.G.E.A. potra' procedere oltre che alla sospensione temporanea od alla cancellazione dall'Albo dei . depositari, alla risoluzione in danno del contratto, con accollo all'inadempiente di tutti i danni.