(Allegato 2-art. 6)
                               Art. 6. 
 
                       Copertura assicurativa 
 
Il depositario del servizio provvede  alla  buona  conservazione  del
prodotto  acquistato  dall'A.G.E.A.,  adottando   tutte   le   misure
necessarie  per  evitare  scondizionamento  e  perdita  del  prodotto
stesso,  ed  e'  obbligato  a  costituire   la   relativa   copertura
assicurativa nella misura determinata dal contratto di deposito. Egli
non  risponde  pero'  delle  perdite  quantitative   per   cali   e/o
dispersioni, dovute a cause naturali, comprese  entro  il  limite  di
tolleranza stabilito dalle  normative  comunitarie  e  nazionali  per
ciascun prodotto, nonche' delle alterazioni  naturali  derivanti  dal
decorrere del tempo, preventiva mente comunicate all'Agenzia. 
La copertura assicurativa del prodotto dovra'  essere  stipulata,  in
esclusivo riferimento alle  polizze  tipo,  predisposte  per  ciascun
prodotto dall'A.G.E.A., che provvedera' a trasmetterle ai  depositari
prima della stipula del contratto di deposito. 
Non potra' essere stipulato alcun contratto di deposito in assenza di
regolare polizza sottoscritta dalle parti e  redatta  in  conformita'
allo schema tipo sopra specificato. 
Il depositario,  a  dimostrazione  della  costituzione  di  copertura
assicurativa, dovra' presentare all'A.G.E.A.,  entro  15  giorni  dal
termine iniziale  per  il  pagamento  del  premio,  la  quietanza  di
avvenuto pagamento integrale del relativo premio dovuto. 
L'esclusivo beneficiario della polizza e'  l'A.G.E.A.  per  la  parte
relativa al prodotto immagazzinato. Ogni danno non riconosciuto dalle
compagnie  assicuratrici,  per  qualsivoglia  motivo,  dovra'  essere
risarcito dal depositario direttamente all'A.G.E.A. 
Il depositario risponde del proprio operato  e  di  quello  dei  suoi
dipendenti per l'espletamento delle funzioni di  deposito  ed  a  tal
fine deve rilasciare idonee garanzie. 
Immediatamente dopo l'emissione della bolletta di presa in  consegna,
il depositario dovra' prestare, a favore dell'A.G.E.A., una  garanzia
sotto forma di fideiussione bancaria o polizza fidejussoria (a  prima
richiesta e senza eccezioni,  rilasciata  da  soggetti  operanti  nel
settore finanziario iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107
del decreto legislativo  10  settembre  1993,  n.  385  e  successive
modifiche ed integrazioni) di valore  pari  ad  una  percentuale  del
corrispettivo  valore  di  acquisto  della   merce   introdotta   nel
magazzino; detta percentuale verra' determinata, per campagna  e  per
prodotto, dal Consiglio di amministrazione dell'A.G.E.A. e, comunque,
non potra' essere inferiore al 30% del predetto  valore  di  acquisto
della merce depositata e presa in consegna. 
Sono ammesse polizze fluttuanti. 
Le  quantita'  acquistate  debbono  essere  custodite  nei  magazzini
impegnati con il contratto di  affidamento  del  servizio  e  debbono
essere tenute ordinatamente collocate distintamente per  varieta'  di
prodotto  e,  qualora  previsto  dalla  normativa  comunitaria,   per
campagna  (come  riportato  nella   tabella   «A»   del   regolamento
concernente l'albo dei depositari), al fine  di  consentire  in  ogni
momento oltre che  l'esecuzione  delle  necessarie  misure  di  buona
conservazione del prodotto, l'accertamento quantitativo  delle  masse
ed il controllo periodico dello stato di conservazione  del  prodotto
medesimo. 
Il depositario deve dare comunicazione all'AG.E.A.  delle  operazioni
poste in essere per assicurare la buona  conservazione  della  merce.
Nell'apposita dettagliata relazione sono indicate in  particolare  le
date di svolgimento delle relative operazioni. 
In  caso  di  negligenza  o  inadempimento  nella  esecuzione   delle
operazioni  di   stoccaggio,   tali   da   compromettere   la   buona
conservazione di prodotto, 1'A.G.E.A. potra' procedere oltre che alla
sospensione  temporanea  od  alla  cancellazione  dall'Albo   dei   .
depositari, alla risoluzione in  danno  del  contratto,  con  accollo
all'inadempiente di tutti i danni.