(Allegato 2-art. 7)
                               Art. 7. 
 
                        Vendita del prodotto 
 
La vendita del prodotto acquistato  dall'A.G.E.A.  e  conservato  dal
depositario in esecuzione dell'incarico, e' disposta dall'Agenzia che
provvede, direttamente o tramite propri  incaricati,  alla  totale  o
parziale rimozione dei sigilli. 
Le consegne del prodotto ceduto dall'A.G.E.A.  sono  effettuate  alla
condizione di merce  resa,  caricata  dal  depositario,  sul  veicolo
dell'acquirente alla banchina del magazzino di consegna, oppure,  per
le merci specificate, alla banchina di detto magazzino. 
Tutte le operazioni relative alla consegna del prodotto fanno  carico
al depositario. 
Alle  operazioni  di  consegna  del  prodotto,  ferme   restando   le
competenze   in   precedenza   previste,   assistono   il   personale
dell'A.G.E.A. o suoi delegati, l'acquirente  ed  il  depositario.  Il
verbale di  uscita  e'  sottoscritto  dall'Agea,  dal  depositarlo  e
dall'acquirente.