Art. 7. Vendita del prodotto La vendita del prodotto acquistato dall'A.G.E.A. e conservato dal depositario in esecuzione dell'incarico, e' disposta dall'Agenzia che provvede, direttamente o tramite propri incaricati, alla totale o parziale rimozione dei sigilli. Le consegne del prodotto ceduto dall'A.G.E.A. sono effettuate alla condizione di merce resa, caricata dal depositario, sul veicolo dell'acquirente alla banchina del magazzino di consegna, oppure, per le merci specificate, alla banchina di detto magazzino. Tutte le operazioni relative alla consegna del prodotto fanno carico al depositario. Alle operazioni di consegna del prodotto, ferme restando le competenze in precedenza previste, assistono il personale dell'A.G.E.A. o suoi delegati, l'acquirente ed il depositario. Il verbale di uscita e' sottoscritto dall'Agea, dal depositarlo e dall'acquirente.