(Allegato 2-art. 8)
                               Art. 8. 
 
                           Documentazione 
 
Il depositario e' obbligato a fornire all'A.G.E.A. dati statistici  e
dimostrazione documentale sull'andamento e  sulle  conclusioni  delle
operazioni d'intervento. 
Un resoconto annuale sullo stato delle scorte, redatto sulla base  di
modalita' definite dall'Agenzia, deve essere inviato all'A.G.E.A.,  a
cura del depositario, entro il 15 ottobre di  ciascun  anno,  per  le
operazioni  svolte  dal  l  °  ottobre  dell'anno  precedente  al  30
settembre dell'anno successivo. 
Entro il mese successivo a quello di scadenza dei premi delle polizze
assicurative,  il  depositano  e'  tenuto  ad  inviare  copia   delle
quietanze effettuate, a conferma dell'avvenuto pagamento.