Art. 8. Documentazione Il depositario e' obbligato a fornire all'A.G.E.A. dati statistici e dimostrazione documentale sull'andamento e sulle conclusioni delle operazioni d'intervento. Un resoconto annuale sullo stato delle scorte, redatto sulla base di modalita' definite dall'Agenzia, deve essere inviato all'A.G.E.A., a cura del depositario, entro il 15 ottobre di ciascun anno, per le operazioni svolte dal l ° ottobre dell'anno precedente al 30 settembre dell'anno successivo. Entro il mese successivo a quello di scadenza dei premi delle polizze assicurative, il depositano e' tenuto ad inviare copia delle quietanze effettuate, a conferma dell'avvenuto pagamento.