Art. 9. Compensi Al depositario e' dovuto un compenso riferito al quantitativo di prodotto preso in carico ed effettivamente immagazzinato, nella misura unitaria che sara' stabilita nel contratto di affidamento in funzione della giacenza del prodotto stesso in magazzino. Al depositario sono dovuti altresi' compensi omnicomprensivi delle spese di entrata fisica nelle localizzazioni del prodotto acquistato dall'Agenzia, nonche' i compensi omnicomprensivi delle spese di uscita fisica dai magazzini del prodotto ceduto nelle misure unitarie stabilite nel contratto, determinate ai sensi del successivo comma. L'importo dei predetti compensi verra' determinato in riferimento ai rimborsi effettuati dall'Unione europea per i vari prodotti giacenti e regolati da apposita O.C.M. In caso di Ammasso pubblico nazionale di prodotti non disciplinati da apposita O.C.M., I predetti compensi saranno determinati con riferimento a similare prodotto assistito da O.C.M. Pertanto le modalita' di pagamento dei servizi di deposito terranno conto del principio della corresponsione di danaro dopo reso il servizio.