(Allegato 2-art. 9)
                               Art. 9. 
 
                              Compensi 
 
Al depositario e' dovuto un  compenso  riferito  al  quantitativo  di
prodotto preso  in  carico  ed  effettivamente  immagazzinato,  nella
misura unitaria che sara' stabilita nel contratto di  affidamento  in
funzione della giacenza del prodotto stesso in magazzino. 
Al depositario sono dovuti altresi'  compensi  omnicomprensivi  delle
spese di entrata fisica nelle localizzazioni del prodotto  acquistato
dall'Agenzia, nonche'  i  compensi  omnicomprensivi  delle  spese  di
uscita fisica dai magazzini del prodotto ceduto nelle misure unitarie
stabilite nel contratto, determinate ai sensi del successivo comma. 
L'importo dei predetti compensi verra' determinato in riferimento  ai
rimborsi effettuati dall'Unione europea per i vari prodotti  giacenti
e regolati da apposita O.C.M. 
In caso di Ammasso pubblico nazionale di prodotti non disciplinati da
apposita  O.C.M.,  I  predetti  compensi  saranno   determinati   con
riferimento a similare prodotto assistito da O.C.M. 
Pertanto le modalita' di pagamento dei servizi di  deposito  terranno
conto del principio della  corresponsione  di  danaro  dopo  reso  il
servizio.