ALLEGATO A alla delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010 REGOLAMENTO IN MATERIA DI PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DEI SONDAGGI SUI MEZZI DI COMUNICAZIONE DI MASSA Articolo 1 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a. "Autorita": l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, istituita con legge 31 luglio 1997, n. 249; b. "Testo unico": il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44; c. "sondaggio d'opinione": rilevazione demoscopica di tipo campionario, effettuata tramite questionario, generalmente strutturato, volto a raccogliere informazioni inerenti scelte comportamentali, sentimenti, credenze, valori, opinioni, atteggiamenti; d. "sondaggio politico ed elettorale": rilevazione sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, volta a cogliere l'orientamento politico ed elettorale dei cittadini e i trend delle intenzioni di voto nei confronti di partiti politici e di candidati; e. "manifestazione di opinioni": modalita' di raccolta di opinioni senza valore scientifico, basata su quesiti rivolti in modo sistematico, a determinate categorie di soggetti, tramite differenti mezzi quali cellulare, SMS, telefono, internet o posta elettronica, che non ricorre a procedure di campionamento ma si basa sulla partecipazione spontanea di lettori, telespettatori o utenti web, volta a permettere al pubblico di esprimere le proprie preferenze o il proprio parere in merito a diversi argomenti, anche di carattere politico o elettorale, il cui risultato non puo' essere generalizzato; f. "popolazione di riferimento": insieme definito di unita' elementari/individui di cui si vogliono analizzare una o piu' caratteristiche; g. "campione probabilistico": parte della popolazione, individuata secondo tecniche di campionamento basate su un criterio casuale di scelta tale da garantire, per tutte le unita' costitutive della popolazione di riferimento, la stessa probabilita' di entrare a farne parte; h. "campione non probabilistico": parte della popolazione, individuata secondo tecniche di campionamento che prescindono dai criteri di casualita' nella scelta delle unita' campionarie, che vengono quindi scelte sulla base di variabili considerate rilevanti ai fini della ricerca; i. "panel": un gruppo di individui intervistati ripetutamente nel quadro della stessa ricerca e con lo stesso questionario la cui formazione puo' avvenire tramite diverse tecniche di campionamento; l. "rappresentativita' del campione": capacita' di un campione di riprodurre in piccolo le distribuzioni semplici e/o congiunte che una o piu' proprieta' hanno nella popolazione da cui il campione e' stato estratto; m. "margine di errore": una stima di quanto nei campioni probabilistici i risultati del sondaggio si discostino da quelli che si otterrebbero se fosse interpellata l'intera popolazione; n. "ponderazione": attribuzione di valore maggiore o minore ad un elemento del campione, con il fine di ripristinare le proporzioni di determinate variabili delle quali gia' si conosce la distribuzione nella popolazione di riferimento; o. "metodo di raccolta delle informazioni": insieme delle tecniche utilizzate per la somministrazione dei questionari; p. "committente": ogni persona fisica o giuridica che commissiona la realizzazione di un sondaggio; q. "acquirente": ogni persona fisica o giuridica che acquista i risultati del sondaggio in modo totale o parziale; r. "soggetto realizzatore": ogni persona fisica o giuridica che ha organizzato, somministrato o realizzato il sondaggio per proprio conto o per conto di terzi; s. "mezzo di comunicazione di massa": qualsiasi mezzo destinato al grande pubblico attraverso cui e' possibile la pubblicazione o la diffusione di contenuti ad una pluralita' indeterminata di destinatari, in particolare, nell'ambito di: - un "servizio di media audiovisivo o radiofonico", cioe' un servizio che e' sotto la responsabilita' editoriale di un fornitore di servizi di media e il cui obiettivo principale e' la fornitura di programmi al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche, compresa internet, ad eccezione dei servizi prestati nell'esercizio di attivita' precipuamente non economiche e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, quali i siti internet privati e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da utenti privati a fini di condivisione o di scambio nell'ambito di comunita' di interesse; - "edizioni cartacee o elettroniche di quotidiani o periodici": cioe' prodotti realizzati su supporto cartaceo o su supporto informatico, destinati direttamente o indirettamente alla pubblicazione o alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, comprese le agenzie di stampa, ad esclusione dei prodotti discografici, cinematografici e librari; t. "nota informativa": descrizione o informazione sintetica in formato elettronico, testuale, verbale e/o grafico, diffusa dal responsabile del mezzo di comunicazione di massa che pubblica il sondaggio e riportata sullo stesso, contenente tutte le indicazioni di cui all'articolo 4; u. "documento": ogni descrizione o informazione realizzata in formato elettronico, testuale e/o grafico, che racchiuda i dati fondamentali per la realizzazione del sondaggio contenente tutte le indicazioni di cui all'articolo 5; v. "ufficio competente": la Direzione contenuti audiovisivi e multimediali o il Servizio comunicazione politica e risoluzione dei conflitti di interesse dell'Autorita'.