(Allegato-art. 1)
 
           ALLEGATO A alla delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010 
 
REGOLAMENTO IN MATERIA DI PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DEI SONDAGGI SUI 
                   MEZZI DI COMUNICAZIONE DI MASSA 
 
                             Articolo 1 
                             Definizioni 
 
1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
a. "Autorita":  l'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni,
istituita con legge 31 luglio 1997, n. 249; 
b. "Testo unico": il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come
da ultimo modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44; 
c.  "sondaggio   d'opinione":   rilevazione   demoscopica   di   tipo
campionario,   effettuata    tramite    questionario,    generalmente
strutturato,  volto  a  raccogliere  informazioni   inerenti   scelte
comportamentali,    sentimenti,    credenze,    valori,     opinioni,
atteggiamenti; 
d. "sondaggio politico ed elettorale": rilevazione  sull'esito  delle
elezioni e sugli orientamenti politici  e  di  voto  degli  elettori,
volta a cogliere l'orientamento politico ed elettorale dei  cittadini
e i trend delle intenzioni di voto nei confronti di partiti  politici
e di candidati; 
e. "manifestazione di opinioni": modalita' di  raccolta  di  opinioni
senza  valore  scientifico,  basata  su  quesiti  rivolti   in   modo
sistematico, a determinate categorie di soggetti, tramite  differenti
mezzi quali cellulare, SMS, telefono, internet o  posta  elettronica,
che non ricorre  a  procedure  di  campionamento  ma  si  basa  sulla
partecipazione spontanea di lettori,  telespettatori  o  utenti  web,
volta a permettere al pubblico di esprimere le proprie  preferenze  o
il proprio parere in merito a diversi argomenti, anche  di  carattere
politico  o  elettorale,   il   cui   risultato   non   puo'   essere
generalizzato; 
f.  "popolazione  di  riferimento":  insieme   definito   di   unita'
elementari/individui  di  cui  si  vogliono  analizzare  una  o  piu'
caratteristiche; 
g. "campione probabilistico": parte  della  popolazione,  individuata
secondo tecniche di campionamento basate su un  criterio  casuale  di
scelta tale da garantire,  per  tutte  le  unita'  costitutive  della
popolazione di riferimento, la stessa probabilita' di entrare a farne
parte; 
h.  "campione   non   probabilistico":   parte   della   popolazione,
individuata secondo tecniche di  campionamento  che  prescindono  dai
criteri di casualita' nella  scelta  delle  unita'  campionarie,  che
vengono quindi scelte sulla base di variabili  considerate  rilevanti
ai fini della ricerca; 
i. "panel": un gruppo di  individui  intervistati  ripetutamente  nel
quadro della stessa ricerca e  con  lo  stesso  questionario  la  cui
formazione puo' avvenire tramite diverse tecniche di campionamento; 
l. "rappresentativita' del campione": capacita'  di  un  campione  di
riprodurre in piccolo le distribuzioni semplici e/o congiunte che una
o piu' proprieta' hanno nella popolazione da cui il campione e' stato
estratto; 
m.  "margine  di  errore":  una  stima   di   quanto   nei   campioni
probabilistici i risultati del sondaggio si discostino da quelli  che
si otterrebbero se fosse interpellata l'intera popolazione; 
n. "ponderazione": attribuzione di valore maggiore  o  minore  ad  un
elemento del campione, con il fine di ripristinare le proporzioni  di
determinate variabili delle quali gia' si  conosce  la  distribuzione
nella popolazione di riferimento; 
o. "metodo di raccolta delle informazioni":  insieme  delle  tecniche
utilizzate per la somministrazione dei questionari; 
p. "committente": ogni persona fisica o giuridica che commissiona  la
realizzazione di un sondaggio; 
q. "acquirente": ogni persona  fisica  o  giuridica  che  acquista  i
risultati del sondaggio in modo totale o parziale; 
r. "soggetto realizzatore": ogni persona fisica o  giuridica  che  ha
organizzato, somministrato o  realizzato  il  sondaggio  per  proprio
conto o per conto di terzi; 
s. "mezzo di comunicazione di massa": qualsiasi  mezzo  destinato  al
grande pubblico attraverso cui e' possibile  la  pubblicazione  o  la
diffusione  di  contenuti  ad   una   pluralita'   indeterminata   di
destinatari, in particolare, nell'ambito di: 
- un "servizio di media audiovisivo o radiofonico", cioe' un servizio
che e' sotto la responsabilita' editoriale di un fornitore di servizi
di media e il cui obiettivo principale e' la fornitura  di  programmi
al fine di informare, intrattenere o  istruire  il  grande  pubblico,
attraverso reti di comunicazioni elettroniche, compresa internet,  ad
eccezione  dei   servizi   prestati   nell'esercizio   di   attivita'
precipuamente non economiche e che non sono  in  concorrenza  con  la
radiodiffusione televisiva, quali i siti internet privati e i servizi
consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti  audiovisivi
generati da utenti privati  a  fini  di  condivisione  o  di  scambio
nell'ambito di comunita' di interesse; 
- "edizioni cartacee o elettroniche di quotidiani o periodici": cioe'
prodotti realizzati su supporto cartaceo o su  supporto  informatico,
destinati direttamente o indirettamente  alla  pubblicazione  o  alla
diffusione  di  informazioni  presso  il  pubblico  con  ogni  mezzo,
comprese  le  agenzie  di  stampa,   ad   esclusione   dei   prodotti
discografici, cinematografici e librari; 
t.  "nota  informativa":  descrizione  o  informazione  sintetica  in
formato elettronico,  testuale,  verbale  e/o  grafico,  diffusa  dal
responsabile del mezzo di comunicazione  di  massa  che  pubblica  il
sondaggio e riportata sullo stesso, contenente tutte  le  indicazioni
di cui all'articolo 4; 
u. "documento": ogni descrizione o informazione realizzata in formato
elettronico, testuale e/o grafico, che racchiuda i dati  fondamentali
per la realizzazione del sondaggio contenente tutte le indicazioni di
cui all'articolo 5; 
v.  "ufficio  competente":  la  Direzione  contenuti  audiovisivi   e
multimediali o il Servizio comunicazione politica e  risoluzione  dei
conflitti di interesse dell'Autorita'.