Articolo 10 Adeguamento spontaneo 1. Qualora, successivamente alla ricezione della comunicazione d'avvio del procedimento, il mezzo di comunicazione di massa, destinatario della contestazione di cui all'articolo 8, comma 2, provveda spontaneamente a pubblicare la nota informativa ovvero a rettificare o integrare le indicazioni in essa contenute, nel termine all'uopo prefissato nella comunicazione di avvio, ne da' tempestiva comunicazione all'ufficio competente, allegando idonea documentazione da cui risulti l'avvenuto adeguamento. 2. L'ufficio competente, ricevuta la comunicazione e la documentazione di cui al comma 1, se ritiene che l'intervenuto adeguamento sia idoneo a far venire meno le conseguenze dell'illecito, dispone l'archiviazione del procedimento per intervenuto adeguamento spontaneo. 3. L'ufficio competente trasmette alla Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorita' informativa periodica relativa ai procedimenti archiviati per adeguamento spontaneo.