(Allegato-art. 10)
                             Articolo 10 
                        Adeguamento spontaneo 
 
1.  Qualora,  successivamente  alla  ricezione  della   comunicazione
d'avvio  del  procedimento,  il  mezzo  di  comunicazione  di  massa,
destinatario della contestazione di  cui  all'articolo  8,  comma  2,
provveda spontaneamente a pubblicare la  nota  informativa  ovvero  a
rettificare o integrare le indicazioni in essa contenute, nel termine
all'uopo prefissato nella comunicazione di avvio, ne  da'  tempestiva
comunicazione all'ufficio competente, allegando idonea documentazione
da cui risulti l'avvenuto adeguamento. 
2.   L'ufficio   competente,   ricevuta   la   comunicazione   e   la
documentazione di cui  al  comma  1,  se  ritiene  che  l'intervenuto
adeguamento  sia  idoneo   a   far   venire   meno   le   conseguenze
dell'illecito,   dispone   l'archiviazione   del   procedimento   per
intervenuto adeguamento spontaneo. 
3. L'ufficio competente trasmette alla Commissione per i servizi e  i
prodotti   dell'Autorita'   informativa   periodica    relativa    ai
procedimenti archiviati per adeguamento spontaneo.