Articolo 11 Conclusione dell'istruttoria e comunicazione dei provvedimenti 1. L'ufficio competente trasmette alla Commissione per i servizi e i prodotti la proposta per l'adozione del provvedimento finale, unitamente alla dettagliata relazione relativa all'istruttoria. 2. La Commissione per i servizi e i prodotti, esaminata la relazione e valutata la proposta di provvedimento, adotta il provvedimento finale, ovvero dispone l'archiviazione del procedimento. 3. Il provvedimento, adeguatamente motivato, deve contenere l'espressa indicazione del termine per ricorrere e dell'autorita' giurisdizionale a cui e' possibile proporre ricorso. 4. L'ufficio competente provvede a notificare i provvedimenti adottati dalla Commissione per i servizi e i prodotti, ai sensi del precedente comma 3, con le forme di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonche' a comunicare mediante raccomandata con avviso di ricevimento o fax con conferma di ricevimento o posta elettronica certificata i provvedimenti di archiviazione.