(Allegato-art. 11)
                             Articolo 11 
   Conclusione dell'istruttoria e comunicazione dei provvedimenti 
 
1. L'ufficio competente trasmette alla Commissione per i servizi e  i
prodotti  la  proposta  per  l'adozione  del  provvedimento   finale,
unitamente alla dettagliata relazione relativa all'istruttoria. 
2. La Commissione per i servizi e i prodotti, esaminata la  relazione
e valutata la proposta  di  provvedimento,  adotta  il  provvedimento
finale, ovvero dispone l'archiviazione del procedimento. 
3.  Il  provvedimento,   adeguatamente   motivato,   deve   contenere
l'espressa indicazione del termine  per  ricorrere  e  dell'autorita'
giurisdizionale a cui e' possibile proporre ricorso. 
4.  L'ufficio  competente  provvede  a  notificare  i   provvedimenti
adottati dalla Commissione per i servizi e i prodotti, ai  sensi  del
precedente comma 3, con le forme di cui all'articolo 14  della  legge
24 novembre 1981, n. 689, nonche' a comunicare mediante  raccomandata
con avviso di ricevimento o fax con conferma di ricevimento  o  posta
elettronica certificata i provvedimenti di archiviazione.