(Allegato-art. 12)
                             Articolo 12 
                              Sanzioni 
 
1. Nel caso in cui un mezzo di  comunicazione  di  massa  diffonda  i
risultati di un  sondaggio  non  corredati  dalla  nota  informativa,
completa di tutte le indicazioni previste all'articolo  4,  comma  1,
ovvero con modalita' difformi da  quelle  stabilite  all'articolo  4,
commi 2, 3, 4 e 5, l'Autorita', al termine del  procedimento  di  cui
agli  articoli  8  e  seguenti  e  in  base  alla  proposta  di   cui
all'articolo  11,  comma  1,  ordina  al  soggetto  responsabile   di
pubblicare la  nota  informativa  o  di  effettuare  la  rettifica  o
l'integrazione delle indicazioni in essa  contenute,  entro  48  ore,
tenuto conto della periodicita' di  pubblicazione  o  diffusione  del
mezzo di  comunicazione  di  massa  in  questione,  con  le  medesime
modalita' di divulgazione dei risultati del  sondaggio.  In  caso  di
inottemperanza all'ordine dell'Autorita', si  applicano  le  sanzioni
amministrative previste all'articolo 1,  comma  31,  della  legge  31
luglio 1997, n. 249. 
2. Al soggetto realizzatore del sondaggio che non provveda ad inviare
all'Autorita', contestualmente alla pubblicazione  o  diffusione  dei
risultati del sondaggio, il  documento  di  cui  all'articolo  5  del
presente regolamento, o fornisca informazioni, relative al  documento
e/o alla nota informativa, incomplete o non veritiere,  si  applicano
le sanzioni previste all'articolo 1, comma 30, della legge 31  luglio
1997, n. 249. 
3. Al soggetto realizzatore del sondaggio che rifiuti di  fornire  le
eventuali informazioni aggiuntive richieste dall'Autorita', ai  sensi
dell'articolo 5,  comma  2,  del  presente  regolamento,  o  fornisca
informazioni incomplete o non veritiere,  si  applicano  le  sanzioni
previste all'articolo 1, comma 30, della legge  31  luglio  1997,  n.
249. 
4. Restano ferme le sanzioni previste dall'articolo 10 della legge 22
febbraio  2000,  n.  28,  relativamente  ai  sondaggi   politici   ed
elettorali.