Articolo 12 Sanzioni 1. Nel caso in cui un mezzo di comunicazione di massa diffonda i risultati di un sondaggio non corredati dalla nota informativa, completa di tutte le indicazioni previste all'articolo 4, comma 1, ovvero con modalita' difformi da quelle stabilite all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5, l'Autorita', al termine del procedimento di cui agli articoli 8 e seguenti e in base alla proposta di cui all'articolo 11, comma 1, ordina al soggetto responsabile di pubblicare la nota informativa o di effettuare la rettifica o l'integrazione delle indicazioni in essa contenute, entro 48 ore, tenuto conto della periodicita' di pubblicazione o diffusione del mezzo di comunicazione di massa in questione, con le medesime modalita' di divulgazione dei risultati del sondaggio. In caso di inottemperanza all'ordine dell'Autorita', si applicano le sanzioni amministrative previste all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249. 2. Al soggetto realizzatore del sondaggio che non provveda ad inviare all'Autorita', contestualmente alla pubblicazione o diffusione dei risultati del sondaggio, il documento di cui all'articolo 5 del presente regolamento, o fornisca informazioni, relative al documento e/o alla nota informativa, incomplete o non veritiere, si applicano le sanzioni previste all'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249. 3. Al soggetto realizzatore del sondaggio che rifiuti di fornire le eventuali informazioni aggiuntive richieste dall'Autorita', ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del presente regolamento, o fornisca informazioni incomplete o non veritiere, si applicano le sanzioni previste all'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249. 4. Restano ferme le sanzioni previste dall'articolo 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relativamente ai sondaggi politici ed elettorali.