Articolo 2 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica ai sondaggi d'opinione e ai sondaggi politici ed elettorali pubblicati o diffusi sui mezzi di comunicazione di massa nell'ambito di un servizio di media audiovisivo o radiofonico ovvero di edizioni cartacee o elettroniche di quotidiani o periodici, come definiti all'articolo 1, comma 1, lettera s). 2. Le manifestazioni di opinione, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera e), non possono essere diffuse sui mezzi di comunicazione di massa con la denominazione di "sondaggi" e devono recare l'informazione circa il valore non scientifico delle medesime. 3. In caso di pubblicazione, diffusione o divulgazione dei risultati dei sondaggi da parte dei soggetti realizzatori unicamente sui propri siti internet o in occasione di convegni o conferenze stampa non si applicano gli articoli 4 e 5, fermi restando tali obblighi in caso di successiva diffusione su altri mezzi di comunicazione di massa.