(Allegato-art. 2)
                             Articolo 2 
                       Ambito di applicazione 
 
1. Il presente regolamento si applica ai  sondaggi  d'opinione  e  ai
sondaggi politici ed elettorali pubblicati o  diffusi  sui  mezzi  di
comunicazione  di  massa  nell'ambito  di  un   servizio   di   media
audiovisivo o radiofonico ovvero di edizioni cartacee o  elettroniche
di quotidiani o periodici, come definiti  all'articolo  1,  comma  1,
lettera s). 
2. Le manifestazioni di  opinione,  come  definite  dall'articolo  1,
comma 1,  lettera  e),  non  possono  essere  diffuse  sui  mezzi  di
comunicazione di massa con la denominazione di  "sondaggi"  e  devono
recare l'informazione circa il valore non scientifico delle medesime. 
3. In caso di pubblicazione, diffusione o divulgazione dei  risultati
dei sondaggi da parte dei soggetti realizzatori unicamente sui propri
siti internet o in occasione di convegni o conferenze stampa  non  si
applicano gli articoli 4 e 5, fermi restando tali obblighi in caso di
successiva diffusione su altri mezzi di comunicazione di massa.