Articolo 3 Modalita' di pubblicazione o diffusione 1. I risultati dei sondaggi, integrali o parziali, possono essere pubblicati o diffusi sui mezzi di comunicazione di massa nell'ambito di un servizio di media audiovisivo o radiofonico ovvero di edizioni cartacee o elettroniche di quotidiani o periodici, unicamente se accompagnati dalla nota informativa, di cui all'articolo 4 e se contestualmente resi disponibili nella loro integralita' attraverso il documento di cui all'articolo 5. 2. Il mezzo di comunicazione di massa informa il soggetto realizzatore in merito alla data in cui intende effettuare la pubblicazione o la diffusione, totale o parziale, dei risultati del sondaggio medesimo nonche' di eventuali mutamenti rispetto alla data indicata al fine di consentire al soggetto realizzatore di adempiere agli obblighi di cui all'articolo 5. La nota informativa di cui all'articolo 4, ovvero gli elementi indispensabili alla sua compilazione, sono prontamente comunicati dal soggetto realizzatore al mezzo di comunicazione di massa, ai fini della sua pubblicazione o diffusione, unitamente ai risultati del sondaggio. 3. Il soggetto realizzatore, contestualmente e comunque non oltre 48 ore dall'avviso di pubblicazione notificatogli in forma scritta dal mezzo di comunicazione di massa, trasmette il documento di cui all'articolo 5: - per i sondaggi di opinione, all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, ai fini della pubblicazione sul sito www.agcom.it; - per i sondaggi politici ed elettorali, al Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della pubblicazione sul sito www.sondaggipoliticoelettorali.it. 4. Dell'effettiva osservanza, nella realizzazione del sondaggio, delle prescrizioni metodologiche specificate dalla legge e dal presente regolamento risponde il soggetto che ha realizzato il sondaggio.