Articolo 4 Nota informativa 1. La nota informativa correda la pubblicazione o la diffusione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8 della legge del 22 febbraio 2000, n. 28, reca obbligatoriamente tutte le indicazioni di seguito elencate, delle quali e' responsabile il soggetto realizzatore del sondaggio: a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio; b) il nome del committente e dell'acquirente; c) l'estensione territoriale del sondaggio (specificare unicamente se nazionale, regionale, provinciale o comunale); d) la consistenza numerica del campione di rispondenti, il numero o la percentuale dei non rispondenti e delle sostituzioni effettuate; e) la data o periodo in cui e' stato condotto il sondaggio; f) indirizzo o sito informatico dove e' disponibile il documento completo riguardante il sondaggio redatto conformemente all'articolo 5. 2. In caso di pubblicazione dei risultati dei sondaggi su edizioni cartacee o elettroniche di quotidiani o periodici, la nota informativa e' evidenziata, completa di tutti i suoi elementi, in un apposito riquadro. 3. In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi sui servizi di media audiovisivi la nota informativa e' trasmessa completa di tutti i suoi elementi e per una durata e con una grafica tali da consentirne una chiara lettura da parte del pubblico. 4. In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la nota informativa, completa di tutti i suoi elementi, e' letta al pubblico. 5. In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi tramite lanci di agenzia, in luogo della nota informativa sono indicati, nel corpo del testo, solo il soggetto realizzatore e l'oggetto del sondaggio, fermo restando l'obbligo del mezzo di comunicazione di massa che riprende la notizia di pubblicare la nota informativa. 6. Qualunque sia la forma di pubblicazione o diffusione dei sondaggi, le informazioni sono divulgate nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali e sensibili, ovvero in modo tale che non si possano trarre riferimenti individuali atti a consentire il collegamento con singole persone fisiche o giuridiche. 7. Nel caso in cui il mezzo di comunicazione di massa riporti la notizia o riprenda i risultati di un sondaggio precedentemente diffuso, non e' tenuto a pubblicare la nota cosi' come disciplinata ai commi precedenti, ma deve fornire elementi utili a individuare il sondaggio a cui fa riferimento.