(Allegato-art. 4)
                             Articolo 4 
                          Nota informativa 
 
1. La nota informativa  correda  la  pubblicazione  o  la  diffusione
integrale  o  parziale  dei  risultati  dei  sondaggi  sui  mezzi  di
comunicazione  di   massa   e,   fermo   restando   quanto   previsto
dall'articolo 8 della  legge  del  22  febbraio  2000,  n.  28,  reca
obbligatoriamente tutte le indicazioni  di  seguito  elencate,  delle
quali e' responsabile il soggetto realizzatore del sondaggio: 
a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio; 
b) il nome del committente e dell'acquirente; 
c) l'estensione territoriale del sondaggio (specificare unicamente se
nazionale, regionale, provinciale o comunale); 
d) la consistenza numerica del campione di rispondenti, il  numero  o
la percentuale dei non rispondenti e delle sostituzioni effettuate; 
e) la data o periodo in cui e' stato condotto il sondaggio; 
f) indirizzo o sito informatico  dove  e'  disponibile  il  documento
completo riguardante il sondaggio redatto conformemente  all'articolo
5. 
2. In caso di pubblicazione dei risultati dei  sondaggi  su  edizioni
cartacee  o  elettroniche  di  quotidiani  o   periodici,   la   nota
informativa e' evidenziata, completa di tutti i suoi elementi, in  un
apposito riquadro. 
3. In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi  sui  servizi  di
media audiovisivi la nota informativa e' trasmessa completa di  tutti
i suoi  elementi  e  per  una  durata  e  con  una  grafica  tali  da
consentirne una chiara lettura da parte del pubblico. 
4. In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei  sondaggi,  la
nota informativa, completa di tutti i  suoi  elementi,  e'  letta  al
pubblico. 
5. In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi tramite lanci  di
agenzia, in luogo della nota informativa sono indicati, nel corpo del
testo, solo il soggetto realizzatore e l'oggetto del sondaggio, fermo
restando l'obbligo del mezzo di comunicazione di massa  che  riprende
la notizia di pubblicare la nota informativa. 
6. Qualunque sia la forma di pubblicazione o diffusione dei sondaggi,
le informazioni sono divulgate nel  rispetto  della  normativa  sulla
tutela dei dati personali e sensibili, ovvero in modo tale che non si
possano  trarre  riferimenti  individuali  atti   a   consentire   il
collegamento con singole persone fisiche o giuridiche. 
7. Nel caso in cui il mezzo di  comunicazione  di  massa  riporti  la
notizia o  riprenda  i  risultati  di  un  sondaggio  precedentemente
diffuso, non e' tenuto a pubblicare la nota cosi'  come  disciplinata
ai commi precedenti, ma deve fornire elementi utili a individuare  il
sondaggio a cui fa riferimento.