(Allegato-art. 6)
                             Articolo 6 
Disposizioni in materia di pubblicazione e  diffusione  dei  sondaggi
                       politici ed elettorali 
 
1. I risultati dei sondaggi politici ed elettorali, al di  fuori  dei
periodi di divieto di cui all'articolo 8, comma  1,  della  legge  22
febbraio 2000, n. 28, possono essere pubblicati o diffusi  unicamente
secondo quanto previsto dal Capo I e dal seguente comma. 
2. Durante le campagne elettorali e referendarie di cui  all'articolo
1, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nel caso  in  cui  i
fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici o le edizioni
cartacee od elettroniche  di  quotidiani  o  periodici,  comprese  le
agenzie di stampa, diffondono  la  notizia,  da  chiunque  divulgata,
dell'esistenza di un sondaggio, devono  chiarire  contestualmente  o,
comunque, non oltre le 48 ore dalla divulgazione della notizia, se il
sondaggio sia stato o meno realizzato con le modalita'  indicate  dal
Capo I. Nel caso in cui la precisazione  non  sia  contestuale,  essa
deve avere il medesimo rilievo, per  fascia  oraria,  collocazione  e
caratteristiche editoriali, con  cui  e'  stata  diffusa  la  notizia
inerente il sondaggio.