Articolo 6 Disposizioni in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi politici ed elettorali 1. I risultati dei sondaggi politici ed elettorali, al di fuori dei periodi di divieto di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, possono essere pubblicati o diffusi unicamente secondo quanto previsto dal Capo I e dal seguente comma. 2. Durante le campagne elettorali e referendarie di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nel caso in cui i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici o le edizioni cartacee od elettroniche di quotidiani o periodici, comprese le agenzie di stampa, diffondono la notizia, da chiunque divulgata, dell'esistenza di un sondaggio, devono chiarire contestualmente o, comunque, non oltre le 48 ore dalla divulgazione della notizia, se il sondaggio sia stato o meno realizzato con le modalita' indicate dal Capo I. Nel caso in cui la precisazione non sia contestuale, essa deve avere il medesimo rilievo, per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, con cui e' stata diffusa la notizia inerente il sondaggio.