(Allegato-art. 7)
                             Articolo 7 
Divieto di  pubblicazione  o  diffusione  dei  sondaggi  politici  ed
                             elettorali 
 
1. Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni e fino alla
chiusura delle operazioni di  voto  e'  vietato  rendere  pubblici  o
comunque  diffondere  i  risultati,  anche  parziali,   di   sondaggi
sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti  politici  e  di  voto
degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati  realizzati  in  un
periodo antecedente a quello del divieto. 
2. L'inosservanza del divieto di cui al  comma  1  sussiste  altresi'
quando   vengono    riportate    nel    circuito    dell'informazione
radiotelevisiva,  delle  edizioni   cartacee   od   elettroniche   di
quotidiani o  periodici,  o  della  diffusione  di  notizie  mediante
agenzia, dichiarazioni concernenti i risultati di  sondaggi  politici
ed elettorali rilasciate da esponenti politici o da  qualunque  altro
soggetto  in  qualsiasi  sede,  a  meno  che  i  sondaggi  cui   tali
dichiarazioni si riferiscono non  siano  gia'  stati  resi  pubblici,
secondo le  forme  stabilite  dagli  articoli  4  e  5,  nel  periodo
precedente a quello del divieto di cui al comma 1. 
3. Durante le competizioni elettorali  che  interessino  meno  di  un
quarto   degli   elettori,   su   base   nazionale,   chiamati   alle
consultazioni, i divieti di cui ai commi 1 e 2 non  si  applicano  ai
sondaggi di rilevanza esclusivamente nazionale o  relativi  a  bacini
territoriali non coinvolti dalle stesse. 
4. E' fatta  salva  la  permanenza  sul  sito  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'editoria e l'informazione
-  dei  risultati  dei  sondaggi  gia'  resi  pubblici  nel   periodo
precedente a quello del divieto, secondo  le  forme  stabilite  dagli
articoli 4 e 5.