Articolo 7 Divieto di pubblicazione o diffusione dei sondaggi politici ed elettorali 1. Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto e' vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati realizzati in un periodo antecedente a quello del divieto. 2. L'inosservanza del divieto di cui al comma 1 sussiste altresi' quando vengono riportate nel circuito dell'informazione radiotelevisiva, delle edizioni cartacee od elettroniche di quotidiani o periodici, o della diffusione di notizie mediante agenzia, dichiarazioni concernenti i risultati di sondaggi politici ed elettorali rilasciate da esponenti politici o da qualunque altro soggetto in qualsiasi sede, a meno che i sondaggi cui tali dichiarazioni si riferiscono non siano gia' stati resi pubblici, secondo le forme stabilite dagli articoli 4 e 5, nel periodo precedente a quello del divieto di cui al comma 1. 3. Durante le competizioni elettorali che interessino meno di un quarto degli elettori, su base nazionale, chiamati alle consultazioni, i divieti di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai sondaggi di rilevanza esclusivamente nazionale o relativi a bacini territoriali non coinvolti dalle stesse. 4. E' fatta salva la permanenza sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'editoria e l'informazione - dei risultati dei sondaggi gia' resi pubblici nel periodo precedente a quello del divieto, secondo le forme stabilite dagli articoli 4 e 5.