Articolo 8 Attivita' di vigilanza 1. L'Autorita' vigila sul rispetto delle disposizioni del presente regolamento e verifica la completezza e la correttezza della nota informativa e del documento relativi ai sondaggi, di cui siano stati pubblicati o diffusi, in tutto o in parte, i risultati, nonche' la contestualita' alla pubblicazione o alla diffusione, dell'invio del documento di cui all'articolo 5. Le violazioni delle disposizioni del presente regolamento sono perseguite, d'ufficio o su istanza di parte, dall'Autorita'. 2. Qualora un mezzo di comunicazione di massa diffonda i risultati di un sondaggio non corredati dalla nota informativa completa di tutte le indicazioni previste all'articolo 4, comma 1, ovvero con modalita' difformi da quelle stabilite all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5, l'ufficio competente comunica a tale soggetto l'avvio del procedimento, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o comunicazione via fax con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata. 3. Qualora il documento relativo a un sondaggio pubblicato o diffuso sia incompleto dei requisiti indicati dal precedente articolo 5, o non venga inviato all'Autorita' contestualmente e comunque non oltre 48 ore dalla pubblicazione o diffusione su un mezzo di comunicazione di massa, ai sensi del precedente articolo 3, comma 3, l'ufficio competente comunica al soggetto realizzatore e al mezzo di comunicazione di massa l'avvio del procedimento, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o comunicazione via fax con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata. 4. Nella comunicazione di avvio del procedimento sono indicati l'oggetto del procedimento, il termine per la sua conclusione, il termine per presentare le giustificazioni ai sensi del successivo articolo 9, l'indicazione dell'ufficio competente e del responsabile del procedimento, nonche', per i casi di cui al comma 2 del presente articolo, l'avviso circa la possibilita' di dar corso ad un adeguamento spontaneo agli obblighi di cui al presente regolamento, ai sensi del successivo articolo 10.