(Allegato-art. 8)
                             Articolo 8 
                       Attivita' di vigilanza 
 
1. L'Autorita' vigila sul rispetto delle  disposizioni  del  presente
regolamento e verifica la completezza e  la  correttezza  della  nota
informativa e del documento relativi ai sondaggi, di cui siano  stati
pubblicati o diffusi, in tutto o in parte, i  risultati,  nonche'  la
contestualita' alla pubblicazione o alla diffusione,  dell'invio  del
documento di cui all'articolo 5. Le violazioni delle disposizioni del
presente regolamento sono  perseguite,  d'ufficio  o  su  istanza  di
parte, dall'Autorita'. 
2. Qualora un mezzo di comunicazione di massa diffonda i risultati di
un sondaggio non corredati dalla nota informativa completa  di  tutte
le indicazioni previste all'articolo 4, comma 1, ovvero con modalita'
difformi da quelle stabilite all'articolo 4,  commi  2,  3,  4  e  5,
l'ufficio  competente  comunica   a   tale   soggetto   l'avvio   del
procedimento, mediante  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  o
comunicazione via fax con avviso di ricevimento o  posta  elettronica
certificata. 
3. Qualora il documento relativo a un sondaggio pubblicato o  diffuso
sia incompleto dei requisiti indicati dal precedente  articolo  5,  o
non venga inviato all'Autorita' contestualmente e comunque non  oltre
48 ore dalla pubblicazione o diffusione su un mezzo di  comunicazione
di massa, ai sensi del precedente  articolo  3,  comma  3,  l'ufficio
competente  comunica  al  soggetto  realizzatore  e   al   mezzo   di
comunicazione   di   massa   l'avvio   del   procedimento,   mediante
raccomandata con avviso di ricevimento o comunicazione  via  fax  con
avviso di ricevimento o posta elettronica certificata. 
4. Nella  comunicazione  di  avvio  del  procedimento  sono  indicati
l'oggetto del procedimento, il termine per  la  sua  conclusione,  il
termine per presentare le giustificazioni  ai  sensi  del  successivo
articolo 9, l'indicazione dell'ufficio competente e del  responsabile
del procedimento, nonche', per i casi di cui al comma 2 del  presente
articolo,  l'avviso  circa  la  possibilita'  di  dar  corso  ad   un
adeguamento spontaneo agli obblighi di cui al  presente  regolamento,
ai sensi del successivo articolo 10.