(Allegato-art. 9)
                             Articolo 9 
                      Termini del procedimento 
 
1.  Il  termine  per  l'adozione  del  provvedimento  finale  di  cui
all'articolo 11, comma 2, e' di sessanta giorni decorrenti dalla data
di ricezione della comunicazione d'avvio del procedimento. 
2. Il destinatario della comunicazione di avvio del procedimento puo'
trasmettere all'ufficio competente le proprie memorie giustificative,
o richiedere di essere sentito, entro il termine di 10  giorni  dalla
ricezione della comunicazione d'avvio. 
3. Nell'ipotesi  di  sondaggi  politici  ed  elettorali  diffusi  nel
periodo  di  campagna  elettorale  si  applicano  i  termini  di  cui
all'articolo 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.