Articolo 9 Termini del procedimento 1. Il termine per l'adozione del provvedimento finale di cui all'articolo 11, comma 2, e' di sessanta giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione d'avvio del procedimento. 2. Il destinatario della comunicazione di avvio del procedimento puo' trasmettere all'ufficio competente le proprie memorie giustificative, o richiedere di essere sentito, entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione d'avvio. 3. Nell'ipotesi di sondaggi politici ed elettorali diffusi nel periodo di campagna elettorale si applicano i termini di cui all'articolo 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.