Art. 2 Risorse economiche 1. La tabella A e la tabella E allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000, recante «Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla regione Liguria ed agli enti locali della regione» sono modificate, alle voci «manutenzione ordinaria» e «spese in conto capitale» in materia di viabilita', sulla base di quanto riportato nell'allegata tabella (allegato 2) che forma parte integrante del presente provvedimento. 2. Con decorrenza dalla data del materiale trasferimento delle tratte stradali, oggetto del presente provvedimento, alla regione Liguria e alle province della medesima regione competono le risorse finanziarie corrispondenti, secondo i nuovi importi individuati nell'allegato 2 di cui al comma 1, mentre ad «ANAS S.p.a.» competono le somme residue non piu' oggetto di trasferimento ai suddetti enti. 3. Nel caso di decorrenza infrannuale, il rateo annuale sara' oggetto di compensazione diretta tra ANAS, la regione Liguria e le province della medesima regione. Il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'interno provvederanno al trasferimento delle risorse finanziarie rimodulate ai sensi dei commi 1 e 2 con decorrenza dal 1° gennaio successivo alla data di trasferimento delle tratte stradali, subordinatamente al ricevimento della comunicazione dell'avvenuta compensazione di cui al periodo precedente. 4. In ogni caso, la data del trasferimento di cui al comma 2 dovra' essere tempestivamente notificata al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno, previa redazione e sottoscrizione dei relativi verbali di consegna. 5. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio entro il mese di gennaio dell'anno successivo alla data di consegna delle tratte stradali.