Art. 4 Norma transitoria 1. Restano di competenza ed a carico della regione o delle province competenti l'ultimazione dei lavori per i quali alla data di cui all'art. 1 sia stato pubblicato il bando di gara per la realizzazione. Resta altresi' di competenza e a carico dell'amministrazione regionale o provinciale il contenzioso instaurato per fatti ed atti antecedenti alla predetta data di trasferimento delle competenze. Roma, 5 novembre 2010 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale Fitto