Art. 4 
 
 
                          Norma transitoria 
 
  1. Restano di competenza ed a carico della regione o delle province
competenti l'ultimazione dei lavori per i  quali  alla  data  di  cui
all'art.  1  sia  stato  pubblicato  il  bando   di   gara   per   la
realizzazione.   Resta   altresi'   di   competenza   e   a    carico
dell'amministrazione   regionale   o   provinciale   il   contenzioso
instaurato per fatti  ed  atti  antecedenti  alla  predetta  data  di
trasferimento delle competenze. 
    Roma, 5 novembre 2010 
 
                          p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri 
                           Il Ministro per i rapporti con le regioni 
                                e per la coesione territoriale 
                                             Fitto