(Allegato A)
 
                                                           ALLEGATO A 
 
               BIOSICUREZZA NEGLI ALLEVAMENTI AVICOLI 
 
Requisiti strutturali degli allevamenti 
 
1. I locali di allevamento devono essere dotati di: 
- pavimento in cemento o in  materiale  lavabile  per  facilitare  le
operazioni di pulizia e disinfezione, fatta eccezione  dei  parchetti
esterni; 
- pareti e soffitti lavabili; 
- attrezzature lavabili e disinfettabili; 
- efficaci reti antipassero su tutte le aperture  ad  esclusione  dei
capannoni dotati di parchetti esterni. 
I capannoni devono altresi' essere dotati di chiusure adeguate. 
 
2. Tutti gli allevamenti devono possedere: 
a) barriere posizionate  all'ingresso  idonee  ad  evitare  l'accesso
incontrollato di automezzi (cancelli o sbarre mobili); 
b) piazzole di carico e scarico dei materiali d'uso e degli  animali,
posizionate agli ingressi dei capannoni, lavabili,  disinfettabili  e
di dimensioni minime pari all'apertura del capannone  nonche'  dotate
di un fondo solido ben mantenuto; 
c)  un  sistema  di  caricamento  del  mangime   dall'esterno   della
recinzione per  i  nuovi  fabbricati  destinati  all'allevamento  dei
riproduttori; 
d) una superficie larga un metro lungo tutta la lunghezza esterna del
capannone che dovra' essere mantenuta sempre pulita; 
e) aree di stoccaggio dei materiali d'uso  (lettiere  vergini,  mezzi
meccanici ecc.) dotate di impianti di protezione; 
f) una zona filtro dotata  di  spogliatoio,  lavandini  e  detergenti
all'entrata di ogni azienda; deve essere prevista  una  dotazione  di
calzature e tute  specifiche.  Ogni  area  deve  essere  identificata
mediante cartelli di divieto di accesso agli estranei; 
g) attrezzature d'allevamento e di carico (muletti,  pale,  nastri  e
macchine di carico etc.); nel caso in cui  dette  attrezzature  siano
utilizzate da piu' aziende, esse devono essere sottoposte ad accurato
lavaggio e disinfezione ad ogni  ingresso  ed  uscita  dalle  diverse
aziende; 
h) uno spazio per il deposito temporaneo dei rifiuti; non e'  ammesso
accumulo di qualsiasi materiale nelle zone attigue ai capannoni. 
 
3.  Negli  allevamenti  di  svezzamento  ogni  ambiente  deve  essere
delimitato da pareti e dotato di proprio accesso indipendente,  anche
nel caso confini su uno o piu' lati con altre unita' produttive. 
 
Norme di conduzione 
 
1. E' fatto obbligo al detentore dell'allevamento di: 
a) vietare l'ingresso a persone estranee.  In  deroga  alla  presente
lettera, negli  allevamenti  di  svezzamento,  il  responsabile  deve
limitare il piu' possibile l'accesso ad estranei evitando il contatto
diretto con i volatili, e  comunque,  obbligando  l'uso  di  calzari,
camici, tute e cappelli; 
b) dotare il personale di vestiario pulito  per  ogni  intervento  da
effettuare in allevamento; 
c) consentire l'accesso all'area circostante i capannoni,  solo  agli
automezzi destinati all'attivita' di allevamento  e  previa  accurata
disinfezione del mezzo all'ingresso in azienda; 
d) registrare tutti i movimenti in uscita e in ingresso  dall'azienda
del  personale  (indicandone  le  mansioni),  degli  animali,   delle
attrezzature e degli automezzi; 
e) predisporre un programma di derattizzazione e lotta  agli  insetti
nocivi; 
f) vietare  al  personale  che  opera  nell'allevamento  di  detenere
volatili propri. 
 
2. Per l'imballaggio ed il trasporto delle uova da cova e da  consumo
deve essere utilizzato esclusivamente materiale monouso  o  materiale
lavabile e disinfettabile. 
 
3. Il detentore deve verificare, tramite apposita scheda,  l'avvenuta
disinfezione  dell'automezzo  presso  il  mangimificio,  che   dovra'
avvenire almeno con cadenza settimanale. La disinfezione deve  essere
attestata dal tagliando allegato ai documenti di accompagnamento. 
 
4. Gli automezzi destinati al  trasporto  degli  animali  al  macello
devono essere accuratamente lavati e disinfettati  presso  l'impianto
di macellazione dopo ogni  scarico.  Deve  essere  posta  particolare
attenzione  al  lavaggio  delle  gabbie.  A  tal  fine  deve   essere
predisposto un protocollo di  sanificazione  approvato  dal  Servizio
Veterinario e inserito nel manuale di autocontrollo del macello. 
 
5. Negli allevamenti di  tacchini  da  carne  di  tipo  intensivo  e'
consentito esclusivamente l'accasamento di tacchinotti di  un  giorno
provenienti direttamente da un incubatoio. 
 
6. In deroga al precedente paragrafo, e' consentito l'accasamento  di
tacchinotti di eta' superiore ad un giorno, esclusivamente nelle aree
del  territorio  non  incluse  nell'elenco  delle  "aree  ad  elevato
rischio" individuate secondo i criteri di cui all'Allegato C). 
 
7. Il carico dei tacchini al macello deve essere effettuato nell'arco
di un tempo massimo di 10 giorni. 
 
8. Negli allevamenti avicoli, situati al di fuori di zone soggette  a
provvedimenti restrittivi per  malattie  infettive  e  diffusive  dei
volatili,  dopo  la  verifica  della  scrupolosa   applicazione   dei
requisiti strumentali  e  gestionali  di  biosicurezza  prescritti  e
l'attuazione di efficaci controlli  sanitari,  i  Servizi  Veterinari
possono autorizzare  il  carico  degli  animali,  per  il  successivo
inoltro al macello, in piu' soluzioni. 
 
Pulizie e disinfezioni 
 
1. Alla fine  di  ogni  ciclo  produttivo  e  prima  dell'inizio  del
successivo, i locali e le attrezzature  devono  essere  accuratamente
sottoposti a pulizia e disinfezione. I sili devono  essere  puliti  e
disinfettati ad ogni nuovo ingresso di animali. 
 
2. In deroga al precedente punto 1, negli allevamenti di  svezzamento
la pulizia e disinfezione  dei  sili  e  dei  capannoni  deve  essere
effettuata almeno una volta l'anno. 
 
3. L'immissione di nuovi volatili deve essere effettuata nel rispetto
del vuoto biologico. Dal giorno  di  svuotamento  dell'allevamento  a
quello di immissione di nuovi volatili devono trascorrere almeno: 
 
- 7 giorni: per i polli da carne; 
- 21 giorni: per i tacchini, le anatre destinate alla  produzione  di
carne e per i riproduttori in fase pollastra. 
 
4. In deroga al precedente punto e' consentito ridurre il periodo del
vuoto biologico per  i  tacchini  a  14  giorni  anziche'  21  giorni
esclusivamente nelle aree  del  territorio  non  incluse  nell'elenco
delle "aree ad elevato rischio" individuate secondo i criteri di  cui
all'Allegato C) 
 
5. Il vuoto biologico minimo da rispettare  nelle  unita'  produttive
delle altre aziende di allevamento e' il seguente: 
 
- 14 giorni per i galli golden e livornesi  e  le  faraone  destinate
alla produzione di carne; 
- 21 giorni per le galline per uova da consumo (ovaiole); 
- 14 giorni per la selvaggina da penna; 
- 8 giorni per gli allevamenti di svezzamento. 
 
6. Dopo le operazioni di pulizia e  disinfezione,  prima  dell'inizio
del nuovo ciclo, e' obbligatorio effettuare  un  vuoto  sanitario  di
almeno 3 gg. dell'intero allevamento,  o  dell'unita'  epidemiologica
nel caso di animali da carne, e delle singole unita'  produttive  per
le altre tipologie allevate. 
 
Animali morti 
 
1. Per lo stoccaggio degli animali  morti  devono  essere  installate
idonee celle di  congelamento  collocate  all'esterno  del  perimetro
dell'area di allevamento, assicurando che il ritiro sia effettuato da
ditte regolarmente autorizzate. Le  celle  possono  essere  collocate
anche all'interno degli impianti, a condizione  che  l'operazione  di
carico  degli  animali  morti  avvenga   all'esterno   dell'area   di
allevamento. La capienza delle celle deve essere  proporzionale  alle
capacita'  produttive  dell'allevamento  e   delle   specie   avicole
allevate. 
 
2. Al termine di ogni ciclo di allevamento gli animali  morti  devono
essere inviati a stabilimenti  autorizzati  ai  sensi  della  vigente
normativa in materia di smaltimento degli animali morti; 
 
3. In deroga a quanto previsto nei precedenti punti, e' consentito il
carico delle carcasse anche durante il ciclo di allevamento nel  caso
di: 
 
- mortalita' eccezionale, anche non imputabile a malattie  infettive,
previa certificazione del Servizio Veterinario competente; 
- allevamenti con superficie dei  locali  superiore  ai  10.000  mq.,
allevamenti a  ciclo  lungo  (riproduzione)  e  allevamenti  a  ciclo
continuo (galline ovaiole); detti impianti devono dotarsi di celle di
congelamento che permettano il ritiro con cadenza superiore  al  mese
nonche' gli allevamenti da svezzamento potranno usufruire del  ritiro
delle carcasse ad intervalli non inferiori al mese. 
 
Detti animali morti devono essere trasportati ad impianti autorizzati
ai  sensi  della  vigente  normativa   in   materia   tramite   mezzi
autorizzati. 
 
Gestione delle lettiere 
 
1. La lettiera e la pollina, se sottoposte a processo di maturazione,
devono essere opportunamente stoccate presso l'allevamento cosi' come
previsto dalla vigente normativa. Quando  cio'  non  fosse  possibile
queste devono essere rimosse tramite ditte regolarmente autorizzate. 
 
2. La lettiera deve essere asportata con automezzi a tenuta e coperti
in modo da prevenire la dispersione della stessa. 
 
Verifiche 
 
Il Servizio veterinario dell'Azienda  Sanitaria  Locale,  nell'ambito
dell'attivita' di controllo e vigilanza, e' incaricato della verifica
della sussistenza dei requisiti strutturali e dell'applicazione delle
norme gestionali contenute nel presente allegato.