ALLEGATO A BIOSICUREZZA NEGLI ALLEVAMENTI AVICOLI Requisiti strutturali degli allevamenti 1. I locali di allevamento devono essere dotati di: - pavimento in cemento o in materiale lavabile per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione, fatta eccezione dei parchetti esterni; - pareti e soffitti lavabili; - attrezzature lavabili e disinfettabili; - efficaci reti antipassero su tutte le aperture ad esclusione dei capannoni dotati di parchetti esterni. I capannoni devono altresi' essere dotati di chiusure adeguate. 2. Tutti gli allevamenti devono possedere: a) barriere posizionate all'ingresso idonee ad evitare l'accesso incontrollato di automezzi (cancelli o sbarre mobili); b) piazzole di carico e scarico dei materiali d'uso e degli animali, posizionate agli ingressi dei capannoni, lavabili, disinfettabili e di dimensioni minime pari all'apertura del capannone nonche' dotate di un fondo solido ben mantenuto; c) un sistema di caricamento del mangime dall'esterno della recinzione per i nuovi fabbricati destinati all'allevamento dei riproduttori; d) una superficie larga un metro lungo tutta la lunghezza esterna del capannone che dovra' essere mantenuta sempre pulita; e) aree di stoccaggio dei materiali d'uso (lettiere vergini, mezzi meccanici ecc.) dotate di impianti di protezione; f) una zona filtro dotata di spogliatoio, lavandini e detergenti all'entrata di ogni azienda; deve essere prevista una dotazione di calzature e tute specifiche. Ogni area deve essere identificata mediante cartelli di divieto di accesso agli estranei; g) attrezzature d'allevamento e di carico (muletti, pale, nastri e macchine di carico etc.); nel caso in cui dette attrezzature siano utilizzate da piu' aziende, esse devono essere sottoposte ad accurato lavaggio e disinfezione ad ogni ingresso ed uscita dalle diverse aziende; h) uno spazio per il deposito temporaneo dei rifiuti; non e' ammesso accumulo di qualsiasi materiale nelle zone attigue ai capannoni. 3. Negli allevamenti di svezzamento ogni ambiente deve essere delimitato da pareti e dotato di proprio accesso indipendente, anche nel caso confini su uno o piu' lati con altre unita' produttive. Norme di conduzione 1. E' fatto obbligo al detentore dell'allevamento di: a) vietare l'ingresso a persone estranee. In deroga alla presente lettera, negli allevamenti di svezzamento, il responsabile deve limitare il piu' possibile l'accesso ad estranei evitando il contatto diretto con i volatili, e comunque, obbligando l'uso di calzari, camici, tute e cappelli; b) dotare il personale di vestiario pulito per ogni intervento da effettuare in allevamento; c) consentire l'accesso all'area circostante i capannoni, solo agli automezzi destinati all'attivita' di allevamento e previa accurata disinfezione del mezzo all'ingresso in azienda; d) registrare tutti i movimenti in uscita e in ingresso dall'azienda del personale (indicandone le mansioni), degli animali, delle attrezzature e degli automezzi; e) predisporre un programma di derattizzazione e lotta agli insetti nocivi; f) vietare al personale che opera nell'allevamento di detenere volatili propri. 2. Per l'imballaggio ed il trasporto delle uova da cova e da consumo deve essere utilizzato esclusivamente materiale monouso o materiale lavabile e disinfettabile. 3. Il detentore deve verificare, tramite apposita scheda, l'avvenuta disinfezione dell'automezzo presso il mangimificio, che dovra' avvenire almeno con cadenza settimanale. La disinfezione deve essere attestata dal tagliando allegato ai documenti di accompagnamento. 4. Gli automezzi destinati al trasporto degli animali al macello devono essere accuratamente lavati e disinfettati presso l'impianto di macellazione dopo ogni scarico. Deve essere posta particolare attenzione al lavaggio delle gabbie. A tal fine deve essere predisposto un protocollo di sanificazione approvato dal Servizio Veterinario e inserito nel manuale di autocontrollo del macello. 5. Negli allevamenti di tacchini da carne di tipo intensivo e' consentito esclusivamente l'accasamento di tacchinotti di un giorno provenienti direttamente da un incubatoio. 6. In deroga al precedente paragrafo, e' consentito l'accasamento di tacchinotti di eta' superiore ad un giorno, esclusivamente nelle aree del territorio non incluse nell'elenco delle "aree ad elevato rischio" individuate secondo i criteri di cui all'Allegato C). 7. Il carico dei tacchini al macello deve essere effettuato nell'arco di un tempo massimo di 10 giorni. 8. Negli allevamenti avicoli, situati al di fuori di zone soggette a provvedimenti restrittivi per malattie infettive e diffusive dei volatili, dopo la verifica della scrupolosa applicazione dei requisiti strumentali e gestionali di biosicurezza prescritti e l'attuazione di efficaci controlli sanitari, i Servizi Veterinari possono autorizzare il carico degli animali, per il successivo inoltro al macello, in piu' soluzioni. Pulizie e disinfezioni 1. Alla fine di ogni ciclo produttivo e prima dell'inizio del successivo, i locali e le attrezzature devono essere accuratamente sottoposti a pulizia e disinfezione. I sili devono essere puliti e disinfettati ad ogni nuovo ingresso di animali. 2. In deroga al precedente punto 1, negli allevamenti di svezzamento la pulizia e disinfezione dei sili e dei capannoni deve essere effettuata almeno una volta l'anno. 3. L'immissione di nuovi volatili deve essere effettuata nel rispetto del vuoto biologico. Dal giorno di svuotamento dell'allevamento a quello di immissione di nuovi volatili devono trascorrere almeno: - 7 giorni: per i polli da carne; - 21 giorni: per i tacchini, le anatre destinate alla produzione di carne e per i riproduttori in fase pollastra. 4. In deroga al precedente punto e' consentito ridurre il periodo del vuoto biologico per i tacchini a 14 giorni anziche' 21 giorni esclusivamente nelle aree del territorio non incluse nell'elenco delle "aree ad elevato rischio" individuate secondo i criteri di cui all'Allegato C) 5. Il vuoto biologico minimo da rispettare nelle unita' produttive delle altre aziende di allevamento e' il seguente: - 14 giorni per i galli golden e livornesi e le faraone destinate alla produzione di carne; - 21 giorni per le galline per uova da consumo (ovaiole); - 14 giorni per la selvaggina da penna; - 8 giorni per gli allevamenti di svezzamento. 6. Dopo le operazioni di pulizia e disinfezione, prima dell'inizio del nuovo ciclo, e' obbligatorio effettuare un vuoto sanitario di almeno 3 gg. dell'intero allevamento, o dell'unita' epidemiologica nel caso di animali da carne, e delle singole unita' produttive per le altre tipologie allevate. Animali morti 1. Per lo stoccaggio degli animali morti devono essere installate idonee celle di congelamento collocate all'esterno del perimetro dell'area di allevamento, assicurando che il ritiro sia effettuato da ditte regolarmente autorizzate. Le celle possono essere collocate anche all'interno degli impianti, a condizione che l'operazione di carico degli animali morti avvenga all'esterno dell'area di allevamento. La capienza delle celle deve essere proporzionale alle capacita' produttive dell'allevamento e delle specie avicole allevate. 2. Al termine di ogni ciclo di allevamento gli animali morti devono essere inviati a stabilimenti autorizzati ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento degli animali morti; 3. In deroga a quanto previsto nei precedenti punti, e' consentito il carico delle carcasse anche durante il ciclo di allevamento nel caso di: - mortalita' eccezionale, anche non imputabile a malattie infettive, previa certificazione del Servizio Veterinario competente; - allevamenti con superficie dei locali superiore ai 10.000 mq., allevamenti a ciclo lungo (riproduzione) e allevamenti a ciclo continuo (galline ovaiole); detti impianti devono dotarsi di celle di congelamento che permettano il ritiro con cadenza superiore al mese nonche' gli allevamenti da svezzamento potranno usufruire del ritiro delle carcasse ad intervalli non inferiori al mese. Detti animali morti devono essere trasportati ad impianti autorizzati ai sensi della vigente normativa in materia tramite mezzi autorizzati. Gestione delle lettiere 1. La lettiera e la pollina, se sottoposte a processo di maturazione, devono essere opportunamente stoccate presso l'allevamento cosi' come previsto dalla vigente normativa. Quando cio' non fosse possibile queste devono essere rimosse tramite ditte regolarmente autorizzate. 2. La lettiera deve essere asportata con automezzi a tenuta e coperti in modo da prevenire la dispersione della stessa. Verifiche Il Servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale, nell'ambito dell'attivita' di controllo e vigilanza, e' incaricato della verifica della sussistenza dei requisiti strutturali e dell'applicazione delle norme gestionali contenute nel presente allegato.