Art. 4 Modalita' operative per la richiesta e la comunicazione delle informazioni 1. La richiesta delle informazioni di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 144, e' inoltrata dall'Ufficio incaricato dei controlli di polizia di frontiera esterna aerea presso gli aeroporti italiani - ivi compresi la Guardia di finanza e l'Agenzia delle Dogane laddove preposte, in virtu' di specifiche disposizioni normative, ai controlli di polizia di frontiera aerea - al vettore aereo. 2. La richiesta delle informazioni al vettore aereo, di cui al precedente comma 1, da inoltrare, di norma e fatte salve le urgenti esigenze, almeno cinque giorni solari antecedenti alla data di inizio del periodo soggetto a monitoraggio per tutte le tratte a rischio gia' comunicate al vettore dalla Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere almeno tre mesi prima della medesima richiesta, deve, altresi' comprendere: a) l'ente e l'Ufficio di provenienza; b) l'identificativo dell'operatore che inoltra la richiesta e l'ufficio di appartenenza; c) il periodo da monitorare, per il quale il vettore dovra' fornire le informazioni; d) la tratta o l'identificativo del volo, in particolare il numero di volo e la data; e) la data della richiesta. 3. La comunicazione delle informazioni da parte dei vettori aerei avverra' alla chiusura delle porte dell'aeromobile e dovra' contenere le informazioni di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 144, presenti sul documento di viaggio. 4. Ciascuna comunicazione inviata dal vettore aereo interessato e' contrassegnata dai dati di trasmissione, al fine di consentirne la puntuale identificazione. Il Sistema informativo B.C.S., rilascera' la ricevuta per ciascuna comunicazione del vettore aereo, sulla quale saranno riportati il numero identificativo univoco della comunicazione, la data e l'ora di ricezione. 5. La richiesta e la comunicazione delle informazioni e dei dati dovra' avvenire con le seguenti modalita': a) servizi di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 e, in via residuale, di posta elettronica ordinaria (e-mail); b) servizi applicativi resi disponibili dal Sistema informativo B.C.S. presso cui l'utente e' stato abilitato ad operare.