Art. 4 
 
 
                Modalita' operative per la richiesta 
                e la comunicazione delle informazioni 
 
  1. La richiesta delle informazioni di cui all'art. 3, comma 2,  del
decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 144, e' inoltrata  dall'Ufficio
incaricato dei controlli di polizia di frontiera esterna aerea presso
gli aeroporti italiani  -  ivi  compresi  la  Guardia  di  finanza  e
l'Agenzia delle Dogane laddove  preposte,  in  virtu'  di  specifiche
disposizioni normative, ai controlli di polizia di frontiera aerea  -
al vettore aereo. 
  2. La richiesta delle informazioni al  vettore  aereo,  di  cui  al
precedente comma 1, da inoltrare, di norma e fatte salve  le  urgenti
esigenze, almeno cinque giorni solari antecedenti alla data di inizio
del periodo soggetto a monitoraggio per tutte  le  tratte  a  rischio
gia' comunicate al vettore dalla Direzione centrale dell'immigrazione
e della polizia delle frontiere almeno tre mesi prima della  medesima
richiesta, deve, altresi' comprendere: 
    a) l'ente e l'Ufficio di provenienza; 
    b) l'identificativo dell'operatore che  inoltra  la  richiesta  e
l'ufficio di appartenenza; 
    c) il periodo da monitorare,  per  il  quale  il  vettore  dovra'
fornire le informazioni; 
    d) la tratta o  l'identificativo  del  volo,  in  particolare  il
numero di volo e la data; 
    e) la data della richiesta. 
  3. La comunicazione delle informazioni da parte dei  vettori  aerei
avverra' alla chiusura delle porte dell'aeromobile e dovra' contenere
le informazioni di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 2
agosto 2007, n. 144, presenti sul documento di viaggio. 
  4. Ciascuna comunicazione inviata dal vettore aereo interessato  e'
contrassegnata dai dati di trasmissione, al fine  di  consentirne  la
puntuale identificazione. Il Sistema informativo  B.C.S.,  rilascera'
la ricevuta per ciascuna comunicazione del vettore aereo, sulla quale
saranno   riportati   il   numero   identificativo   univoco    della
comunicazione, la data e l'ora di ricezione. 
  5. La richiesta e la comunicazione delle informazioni  e  dei  dati
dovra' avvenire con le seguenti modalita': 
    a) servizi di posta elettronica certificata di cui al decreto del
Presidente della Repubblica  11  febbraio  2005,  n.  68  e,  in  via
residuale, di posta elettronica ordinaria (e-mail); 
    b) servizi applicativi resi disponibili dal  Sistema  informativo
B.C.S. presso cui l'utente e' stato abilitato ad operare.