Art. 5 
 
 
                      Modalita' di trasmissione 
 
  1. Alla trasmissione delle  informazioni  e  dei  dati  secondo  le
modalita' del precedente articolo 4, non dovra'  seguire  quella  del
documento cartaceo. 
  2. I servizi applicativi di cui all'art. 4, comma 4, lett. b),  per
l'inoltro delle liste relative alle  persone  trasportate  con  mezzo
aereo, consentono di interagire secondo le seguenti modalita' : 
    a) on line (Web browser) su sito web dedicato presso  il  Sistema
informativo B.C.S., per l'invio indiretto da  parte  del  vettore  di
files in diversi formati; 
    b) monodirezionale (push) dal sistema informativo del vettore  al
Sistema  informativo  B.C.S.,  contenenti  le  informazioni  di   cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 144. 
  3. In  caso  di  indisponibilita'  dei  servizi  resi  dal  Sistema
informativo B.C.S., per  temporaneo  impedimento  o  per  particolari
esigenze  di  interconnessione,  la  trasmissione  dei  dati   potra'
avvenire mediante il servizio di posta elettronica certificata di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 e,
in via residuale, di  posta  elettronica  ordinaria  (e-mail)  oppure
tramite telefax. 
  4. Le comunicazioni trasmesse dai vettori con le modalita'  di  cui
agli  articoli  4  e  al  presente  articolo  sono  valide  ai   fini
dell'assolvimento degli obblighi previsti  dall'art.  3  del  decreto
legislativo 2 agosto 2007, n. 144.