Art. 5 Modalita' di trasmissione 1. Alla trasmissione delle informazioni e dei dati secondo le modalita' del precedente articolo 4, non dovra' seguire quella del documento cartaceo. 2. I servizi applicativi di cui all'art. 4, comma 4, lett. b), per l'inoltro delle liste relative alle persone trasportate con mezzo aereo, consentono di interagire secondo le seguenti modalita' : a) on line (Web browser) su sito web dedicato presso il Sistema informativo B.C.S., per l'invio indiretto da parte del vettore di files in diversi formati; b) monodirezionale (push) dal sistema informativo del vettore al Sistema informativo B.C.S., contenenti le informazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 144. 3. In caso di indisponibilita' dei servizi resi dal Sistema informativo B.C.S., per temporaneo impedimento o per particolari esigenze di interconnessione, la trasmissione dei dati potra' avvenire mediante il servizio di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 e, in via residuale, di posta elettronica ordinaria (e-mail) oppure tramite telefax. 4. Le comunicazioni trasmesse dai vettori con le modalita' di cui agli articoli 4 e al presente articolo sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 144.