Art. 6 Modalita' di trasferimento dei dati al Sistema informativo B.C.S. 1. I modelli tecnici di riferimento adottati per il trasferimento dei dati dovranno essere conformi alle specifiche direttive emanate dal Sistema Pubblico di Connettivita' (SPC) del DigitPA e dal Servizio di Cooperazione (SPCoop). 2. I collegamenti telematici al Sistema informativo B.C.S. dovranno prevedere l'utilizzo di protocolli di rete standard e la cifratura di canale. 3. Per i servizi applicativi resi disponibili dal Sistema informativo B.C.S. si dovra' ricorrere a: a) tecnologia su modello Web services; b) applicazioni accessibili tramite Web browser; c) tecnologie FTP,in via residuale e in presenza di contingenti esigenze, adottando appropriati meccanismi di sicurezza. 4. Nel colloquio tra domini dovranno essere rispettate le seguenti condizioni: a) il sistema mittente dovra' ripetere l'invio della comunicazione, per un numero finito di volte, fin quando il sistema ricevente non sara' in grado di confermarne la ricezione. b) in caso di esaurimento dei tentativi il sistema mittente inviera' una e-mail o un telefax al destinatario, contenente i riferimenti della comunicazione, i riferimenti dei tentativi effettuati, informazioni sugli errori rilevati. Cessati i tentativi di inoltro, la comunicazione, da questo punto in poi, non verra' piu' trattata.