Art. 6 
 
 
                 Modalita' di trasferimento dei dati 
                    al Sistema informativo B.C.S. 
 
  1. I modelli tecnici di riferimento adottati per  il  trasferimento
dei dati dovranno essere conformi alle specifiche  direttive  emanate
dal Sistema  Pubblico  di  Connettivita'  (SPC)  del  DigitPA  e  dal
Servizio di Cooperazione (SPCoop). 
  2. I collegamenti telematici al Sistema informativo B.C.S. dovranno
prevedere l'utilizzo di protocolli di rete standard e la cifratura di
canale. 
  3.  Per  i  servizi  applicativi  resi  disponibili   dal   Sistema
informativo B.C.S. si dovra' ricorrere a: 
    a) tecnologia su modello Web services; 
    b) applicazioni accessibili tramite Web browser; 
    c) tecnologie FTP,in via residuale e in presenza  di  contingenti
esigenze, adottando appropriati meccanismi di sicurezza. 
  4. Nel colloquio tra domini dovranno essere rispettate le  seguenti
condizioni: 
    a)  il   sistema   mittente   dovra'   ripetere   l'invio   della
comunicazione, per un numero finito di volte, fin quando  il  sistema
ricevente non sara' in grado di confermarne la ricezione. 
    b) in caso di  esaurimento  dei  tentativi  il  sistema  mittente
inviera' una e-mail  o  un  telefax  al  destinatario,  contenente  i
riferimenti  della  comunicazione,  i   riferimenti   dei   tentativi
effettuati, informazioni sugli errori rilevati. Cessati  i  tentativi
di inoltro, la comunicazione, da questo punto in poi, non verra' piu'
trattata.