Art. 7 
 
 
              Sicurezza e tracciatura delle operazioni 
 
  1. L'accesso agli archivi di cui all'art.  2,  comma  2,  da  parte
degli utenti del Sistema  informativo  B.C.S.  dovra'  assicurare  la
corrispondenza selettiva  dei  profili  di  autorizzazione.  Esso  e'
consentito ai soggetti legittimati in riferimento  esclusivo  a  dati
pertinenti e non eccedenti. 
  2. L'interscambio di dati tra i sistemi informativi dovra' avvenire
mediante canali  sicuri  cifrati  realizzati  attraverso  scambio  di
certificati digitali. 
  3.  L'accesso  ai  servizi  e  ai  dati  gestiti  dalle   procedure
informatiche    del    presente     decreto     sara'     subordinato
all'autenticazione individuale dei soggetti richiedenti, che dovranno
provvedere alla trasmissione cifrata  delle  specifiche  credenziali,
costituite da username e password, ovvero attraverso altri sistemi di
autenticazione realizzati da dispositivi di riconoscimento  digitale,
in grado di garantire un livello di sicurezza equivalente. 
  4. In relazione alle operazioni compiute  sul  Sistema  informativo
B.C.S.,  le  informazioni  relative  al   soggetto   o   al   sistema
richiedente, l'operazione, la data e l'ora di esecuzione, l'oggetto e
l'esito dell'operazione saranno  soggette  al  tracciamento  ed  alla
conservazione in appositi registri informatici.