Art. 7 Sicurezza e tracciatura delle operazioni 1. L'accesso agli archivi di cui all'art. 2, comma 2, da parte degli utenti del Sistema informativo B.C.S. dovra' assicurare la corrispondenza selettiva dei profili di autorizzazione. Esso e' consentito ai soggetti legittimati in riferimento esclusivo a dati pertinenti e non eccedenti. 2. L'interscambio di dati tra i sistemi informativi dovra' avvenire mediante canali sicuri cifrati realizzati attraverso scambio di certificati digitali. 3. L'accesso ai servizi e ai dati gestiti dalle procedure informatiche del presente decreto sara' subordinato all'autenticazione individuale dei soggetti richiedenti, che dovranno provvedere alla trasmissione cifrata delle specifiche credenziali, costituite da username e password, ovvero attraverso altri sistemi di autenticazione realizzati da dispositivi di riconoscimento digitale, in grado di garantire un livello di sicurezza equivalente. 4. In relazione alle operazioni compiute sul Sistema informativo B.C.S., le informazioni relative al soggetto o al sistema richiedente, l'operazione, la data e l'ora di esecuzione, l'oggetto e l'esito dell'operazione saranno soggette al tracciamento ed alla conservazione in appositi registri informatici.