Art. 8 Oneri 1. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 2. Le Amministrazioni e i soggetti pubblici interessati provvederanno agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse strumentali, umane e finanziarie previste a legislazione vigente.