Art. 8 
 
 
                                Oneri 
 
  1. Dall'attuazione del presente provvedimento non  devono  derivare
nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 
  2.  Le  Amministrazioni   e   i   soggetti   pubblici   interessati
provvederanno agli adempimenti previsti dal presente decreto  con  le
risorse strumentali, umane  e  finanziarie  previste  a  legislazione
vigente.