Art. 4 Invii raccomandati attinenti alle procedure giudiziarie 1. Agli invii contenenti atti sottoposti alle procedure di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 si applicano le tariffe stabilite in Allegato 1, tabella e), secondo gli standard e i formati definiti dall'Allegato 3 del Decreto ministeriale 19 giugno 2009 in riferimento agli invii raccomandati ed assicurati retail per l'interno. 2. Agli invii connessi con la notificazione, ivi comprese le comunicazioni di avvenuta notifica e di avvenuto deposito di cui agli articoli 7 e 8 della menzionata legge n. 890 del 1982, si applicano le tariffe stabilite in Allegato 1 tabella c).