Art. 4 
 
 
       Invii raccomandati attinenti alle procedure giudiziarie 
 
  1. Agli invii contenenti atti sottoposti alle procedure di cui alla
legge 20 novembre 1982, n. 890 si applicano le tariffe  stabilite  in
Allegato 1, tabella e), secondo gli standard  e  i  formati  definiti
dall'Allegato  3  del  Decreto  ministeriale  19   giugno   2009   in
riferimento  agli  invii  raccomandati  ed  assicurati   retail   per
l'interno. 
  2. Agli invii  connessi  con  la  notificazione,  ivi  comprese  le
comunicazioni di avvenuta notifica e di avvenuto deposito di cui agli
articoli 7 e 8 della menzionata legge n. 890 del 1982,  si  applicano
le tariffe stabilite in Allegato 1 tabella c).