Art. 8 
 
 
                          Tariffe speciali 
 
  1. Qualora il Fornitore del servizio  universale  applichi  tariffe
speciali, ridotte rispetto alle tariffe di cui al  presente  decreto,
agisce nel rispetto dei principi di cui all'art. 13, comma 3-bis  del
decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261. 
  2.  Il  Fornitore  del  servizio  universale  opera  affinche'   le
riduzioni delle tariffe di cui al comma precedente siano giustificate
da costi evitati e non gravino sull'onere  del  servizio  universale,
dandone evidenza nella separazione contabile di cui  all'art.  7  del
decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261. 
  3. Le tariffe speciali, nonche' eventuali condizioni associate,  ed
ogni loro successiva variazione,  sono  comunicati  all'Autorita'  di
regolamentazione del settore postale e resi pubblici sul sito web del
Fornitore del servizio universale.