Art. 8 Tariffe speciali 1. Qualora il Fornitore del servizio universale applichi tariffe speciali, ridotte rispetto alle tariffe di cui al presente decreto, agisce nel rispetto dei principi di cui all'art. 13, comma 3-bis del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261. 2. Il Fornitore del servizio universale opera affinche' le riduzioni delle tariffe di cui al comma precedente siano giustificate da costi evitati e non gravino sull'onere del servizio universale, dandone evidenza nella separazione contabile di cui all'art. 7 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261. 3. Le tariffe speciali, nonche' eventuali condizioni associate, ed ogni loro successiva variazione, sono comunicati all'Autorita' di regolamentazione del settore postale e resi pubblici sul sito web del Fornitore del servizio universale.