Art. 2 1. Al fine di favorire l'immediata ripresa delle attivita' produttive ed economiche danneggiate dagli eventi calamitosi, il Commissario delegati, nei limiti delle risorse assegnate, e' autorizzato ad erogare, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, agli interessati, sulla base di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni: a) un contributo rapportato al danno subito da impianti, strutture, macchinari e attrezzature comunque non superiore al 50% del danno medesimo e fino ad un massimo di 200.000,00 euro; b) un contributo fino al 30% del prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi alluvionali e non piu' utilizzabili, fino ad un massimo di 60.000,00 euro; c) un contributo, correlato alla durata della sospensione della attivita' che non puo' eccedere i novanta giorni, e quantificato in trecentosessantacinquesimi sulla base dei redditi prodotti, risultanti dall'ultima dichiarazione annuale dei redditi presentata. 2. La sospensione dell'attivita' deve essere almeno di sei giorni lavorativi. 3. I danni sono attestati per importi fino a 25.000,00 euro con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' e per importi superiori a 25.000,00 euro con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi.