Art. 2 
 
  1.  Al  fine  di  favorire  l'immediata  ripresa  delle   attivita'
produttive ed economiche  danneggiate  dagli  eventi  calamitosi,  il
Commissario  delegati,  nei  limiti  delle  risorse   assegnate,   e'
autorizzato ad erogare, anche  avvalendosi  dei  soggetti  attuatori,
agli interessati, sulla  base  di  autocertificazione  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  e
successive modificazioni ed integrazioni: 
    a)  un  contributo  rapportato  al  danno  subito  da   impianti,
strutture, macchinari e attrezzature comunque non  superiore  al  50%
del danno medesimo e fino ad un massimo di 200.000,00 euro; 
    b) un contributo fino al 30% del prezzo di acquisto di scorte  di
materie  prime,  semilavorati  e  prodotti  finiti,   danneggiati   o
distrutti a causa degli eventi alluvionali e non  piu'  utilizzabili,
fino ad un massimo di 60.000,00 euro; 
    c) un contributo, correlato alla durata della  sospensione  della
attivita' che non puo' eccedere i novanta giorni, e  quantificato  in
trecentosessantacinquesimi   sulla   base   dei   redditi   prodotti,
risultanti dall'ultima dichiarazione annuale dei redditi presentata. 
  2. La sospensione dell'attivita' deve essere almeno di  sei  giorni
lavorativi. 
  3. I danni sono attestati per importi fino  a  25.000,00  euro  con
dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorieta'  e  per  importi
superiori a 25.000,00 euro con apposita perizia  giurata  redatta  da
professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi.