Art. 4 
 
  1.  Per  l'attuazione  degli  interventi  di  cui   alla   presente
ordinanza, che sono dichiarati indifferibili,  urgenti,  di  pubblica
utilita'  e  costituiscono  varianti   ai   piani   urbanistici,   il
Commissario delegato, ovvero i soggetti attuatori, di cui all'art. 1,
comma 1,  ove  non  sia  possibile  l'utilizzazione  delle  strutture
pubbliche,  possono  affidare  la  progettazione   anche   a   liberi
professionisti, avvalendosi, ove necessario,  delle  deroghe  di  cui
all'art. 5. 
  2.  Il  Commissario  delegato,  anche  avvalendosi   dei   soggetti
attuatori  per  gli   interventi   di   competenza,   provvede   all'
approvazione  dei  progetti,   ricorrendo,   ove   necessario,   alla
conferenza  di  servizi  da   indire   entro   sette   giorni   dalla
disponibilita' dei progetti. Qualora alla conferenza  di  servizi  il
rappresentante di un'amministrazione invitata sia  risultato  assente
o, comunque, non dotato di  adeguato  potere  di  rappresentanza,  la
conferenza  delibera  prescindendo  dalla  sua   presenza   e   dalla
adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il
dissenso manifestato in sede di conferenza  di  servizi  deve  essere
motivato  e  recare,  a  pena  di  inammissibilita',  le   specifiche
indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In  caso  di
motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela
ambientale,      paesaggistico-territoriale,      del      patrimonio
storico-artistico o  alla  tutela  della  salute  dei  cittadini,  la
determinazione e' subordinata, in deroga all'art. 14-quater, comma 3,
della legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, all'assenso del Ministero  competente  che  si  esprime
entro sette giorni dalla richiesta. 
  3.  Il  Commissario  delegato,  anche  avvalendosi   dei   soggetti
attuatori, provvede, per le occupazioni di urgenza e per le eventuali
espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle  opere  e
degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso  il
decreto  di  occupazione  d'urgenza,  prescindendo  da   ogni   altro
adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del  verbale
di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due
testimoni.