Art. 6 1. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza si provvede nel limite di 2.000.000,00 a carico del Fondo della protezione civile allo scopo integrato dal Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale in favore del Commissario delegato. 3. Il Commissario delegato puo' utilizzare eventuali risorse derivanti da precedenti ordinanze di protezione civile, che saranno individuate con apposito provvedimento del Commissario delegato medesimo e sottoposte all'approvazione del Dipartimento della protezione civile, rimodulando i relativi programmi d'intervento. Il provvedimento dovra' essere accompagnato da una relazione sullo stato d'attuazione dei programmi da rimodulare, che specifichi dettagliatamente la natura delle risorse destinate alle nuove esigenze, nonche' le ragioni del mancato utilizzo delle risorse stesse. Il provvedimento dovra', altresi', contenere il quadro generale delle nuove priorita' derivanti dal succedersi degli eventi calamitosi degli ultimi due anni ed un'analisi del rischio in relazione al mancato completamento dei programmi originariamente previsti. 4. Le Amministrazioni e gli Enti pubblici sono autorizzati a trasferire al Commissario delegato eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in argomento ed anche ad utilizzare ulteriori risorse finanziarie, pubbliche e private, attualmente disponibili o che si renderanno tali nei rispettivi bilanci in deroga alla normativa vigente. 5. Per gli interventi e le opere da realizzare in ambiti comunque funzionalmente correlati al superamento dell'emergenza, il comune di Atrani puo' provvedere anche con le risorse finanziarie inerenti agli interventi sperimentali nel settore dell'edilizia residenziale ed annesse urbanizzazioni da realizzare nell'ambito del programma innovativo in ambito urbano denominato «Contrato di quartiere II», nel rispetto di quanto previsto dalla convenzione sottoscritta in data 25 novembre 2010 dal medesimo comune con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 6. Il Commissario straordinario delegato, nominato ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, per l'attuazione degli interventi previsti nell'Accordo di programma sottoscritto in data 12 novembre 2010 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Campania, deve rimodulare le risorse stanziate in favore del comune di Atrani per le iniziative ritenute necessarie a tutelare la pubblica e privata incolumita' da porre in essere nel medesimo comune su richiesta del Commissario delegato di cui al comma 1.