Art. 6 
 
  1. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza  si  provvede  nel
limite di 2.000.000,00 a carico del  Fondo  della  protezione  civile
allo scopo integrato dal Ministero dell'economia e delle finanze. 
  2. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma  1  e'  autorizzata
l'apertura  di  apposita  contabilita'   speciale   in   favore   del
Commissario delegato. 
  3.  Il  Commissario  delegato  puo'  utilizzare  eventuali  risorse
derivanti da precedenti ordinanze di protezione civile,  che  saranno
individuate  con  apposito  provvedimento  del  Commissario  delegato
medesimo  e  sottoposte  all'approvazione  del   Dipartimento   della
protezione civile, rimodulando i relativi programmi d'intervento.  Il
provvedimento dovra' essere accompagnato da una relazione sullo stato
d'attuazione   dei   programmi   da   rimodulare,   che    specifichi
dettagliatamente  la  natura  delle  risorse  destinate  alle   nuove
esigenze, nonche' le  ragioni  del  mancato  utilizzo  delle  risorse
stesse.  Il  provvedimento  dovra',  altresi',  contenere  il  quadro
generale delle nuove priorita' derivanti dal succedersi degli  eventi
calamitosi degli  ultimi  due  anni  ed  un'analisi  del  rischio  in
relazione al  mancato  completamento  dei  programmi  originariamente
previsti. 
  4. Le Amministrazioni  e  gli  Enti  pubblici  sono  autorizzati  a
trasferire  al  Commissario  delegato  eventuali  ulteriori   risorse
finanziarie finalizzate al superamento del contesto  emergenziale  in
argomento ed  anche  ad  utilizzare  ulteriori  risorse  finanziarie,
pubbliche e private, attualmente disponibili o che si renderanno tali
nei rispettivi bilanci in deroga alla normativa vigente. 
  5. Per gli interventi e le opere da realizzare in  ambiti  comunque
funzionalmente correlati al superamento dell'emergenza, il comune  di
Atrani puo' provvedere anche con le risorse finanziarie inerenti agli
interventi sperimentali nel  settore  dell'edilizia  residenziale  ed
annesse  urbanizzazioni  da  realizzare  nell'ambito  del   programma
innovativo in ambito urbano denominato «Contrato  di  quartiere  II»,
nel rispetto di quanto previsto  dalla  convenzione  sottoscritta  in
data 25 novembre 2010 dal medesimo  comune  con  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti. 
  6.  Il  Commissario  straordinario  delegato,  nominato  ai   sensi
dell'art. 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195,  convertito,
con  modificazioni  dalla  legge  26  febbraio  2010,  n.   26,   per
l'attuazione degli  interventi  previsti  nell'Accordo  di  programma
sottoscritto in data 12 novembre 2010 tra il Ministero  dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare e la Regione Campania,  deve
rimodulare le risorse stanziate in favore del comune di Atrani per le
iniziative ritenute necessarie  a  tutelare  la  pubblica  e  privata
incolumita' da porre in essere nel medesimo comune su  richiesta  del
Commissario delegato di cui al comma 1.