Art. 7 
 
  1.  I  rimborsi  dovuti  alle   organizzazioni   di   volontariato,
debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione  civile  ed
impiegate in occasione degli eventi in  premessa,  alla  Croce  Rossa
Italiana ed ai datori di lavoro dei volontari per gli oneri da questi
sostenuti sono effettuati ai sensi del decreto del  Presidente  della
Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro  delle
spese  effettivamente  sostenute  e  delle  risorse   disponibili   a
legislazione vigente.