Art. 8 
 
  1.  Il  Settore  di  Protezione  Civile  della   Regione   Campania
garantisce,  anche  ai  sensi  della  Direttiva  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 e successive modifiche ed
integrazioni,  la  disponibilita'  dei  dati  e  delle   informazioni
ottenuti dalle reti per il monitoraggio strumentale degli eventi. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1,  per  tutti  gli  interventi
programmati  ed  avviati  e  per  tutte  le  iniziative   di   natura
amministrativa e contabile necessarie per il  definitivo  superamento
dei contesti di criticita'  in  atto  nel  territorio  regionale,  il
Commissario delegato provvede al trasferimento, in capo alla  Regione
Campania - Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul
territorio, della titolarita' di tutti  gli  accordi  di  ospitalita'
delle apparecchiature radioelettriche in  ponte  radio  troposferico,
funzionali al monitoraggio meteoidropluviometrico in tempo reale,  di
cui alle ordinanze n.  3158/2001,  n.  3521/2006,  n.  3591/2007,  n.
3849/2010. 
  3. Al fine di garantire, relativamente alle emergenze  in  atto  di
cui alla presente ordinanza e di cui  alle  ordinanze  di  protezione
civile n. 3484/2005 e n. 3521/2006, il necessario potenziamento delle
attivita' di previsione, prevenzione e monitoraggio strumentale degli
eventi in atto, il Commissario Delegato e' autorizzato ad  avvalersi,
sia nelle situazioni di pre-emergenza ed emergenza che nelle fasi  di
presidio, attenzione, pre-allarme e allarme, previste nell'ambito del
sistema di allertamento regionale  per  il  rischio  idrogeologico  e
idraulico di cui alla Direttiva  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 27 febbraio 2004 e successive modificazioni ed integrazioni,
adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 30  giugno
2005, n. 299, ad integrazione del  personale  del  Centro  Funzionale
regionale di  cui  alla  legge  n.  267/98  e  della  Sala  Operativa
regionale  unificata  di  protezione  civile,  di  personale  tecnico
dell'Agenzia  Regionale  Campana  Difesa   Suolo   (ARCADIS),   delle
Autorita' di Bacino o di personale appartenente alla Giunta Regionale
della Campania con adeguata esperienza nelle attivita'  afferenti  al
rischio idrogeologico, in posizione di distacco nel limite massimo di
dieci unita', assicurando in tal  modo,  la  continuita'  dell'azione
tecnico-amministrativa, il coordinato  ed  unitario  esercizio  delle
funzioni ordinarie di competenza della Regione in materia di  rischio
idrogeologico, nonche' il  pieno  concorso  nell'ambito  del  Sistema
regionale  di  Protezione  civile  ai  sensi  delle  DD.G.R.   numeri
6932/2001 e 854/2003. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 22 dicembre 2010 
 
                                            Il Presidente: Berlusconi