Art. 8 1. Il Settore di Protezione Civile della Regione Campania garantisce, anche ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, la disponibilita' dei dati e delle informazioni ottenuti dalle reti per il monitoraggio strumentale degli eventi. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, per tutti gli interventi programmati ed avviati e per tutte le iniziative di natura amministrativa e contabile necessarie per il definitivo superamento dei contesti di criticita' in atto nel territorio regionale, il Commissario delegato provvede al trasferimento, in capo alla Regione Campania - Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio, della titolarita' di tutti gli accordi di ospitalita' delle apparecchiature radioelettriche in ponte radio troposferico, funzionali al monitoraggio meteoidropluviometrico in tempo reale, di cui alle ordinanze n. 3158/2001, n. 3521/2006, n. 3591/2007, n. 3849/2010. 3. Al fine di garantire, relativamente alle emergenze in atto di cui alla presente ordinanza e di cui alle ordinanze di protezione civile n. 3484/2005 e n. 3521/2006, il necessario potenziamento delle attivita' di previsione, prevenzione e monitoraggio strumentale degli eventi in atto, il Commissario Delegato e' autorizzato ad avvalersi, sia nelle situazioni di pre-emergenza ed emergenza che nelle fasi di presidio, attenzione, pre-allarme e allarme, previste nell'ambito del sistema di allertamento regionale per il rischio idrogeologico e idraulico di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 giugno 2005, n. 299, ad integrazione del personale del Centro Funzionale regionale di cui alla legge n. 267/98 e della Sala Operativa regionale unificata di protezione civile, di personale tecnico dell'Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo (ARCADIS), delle Autorita' di Bacino o di personale appartenente alla Giunta Regionale della Campania con adeguata esperienza nelle attivita' afferenti al rischio idrogeologico, in posizione di distacco nel limite massimo di dieci unita', assicurando in tal modo, la continuita' dell'azione tecnico-amministrativa, il coordinato ed unitario esercizio delle funzioni ordinarie di competenza della Regione in materia di rischio idrogeologico, nonche' il pieno concorso nell'ambito del Sistema regionale di Protezione civile ai sensi delle DD.G.R. numeri 6932/2001 e 854/2003. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 dicembre 2010 Il Presidente: Berlusconi