Art. 11 
 
  1. Le Prefetture-Uffici Territoriali  del  Governo  attueranno,  ai
sensi dell'art. 6, comma 1, del Nuovo Codice della strada,  approvato
con  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  e  successive
modificazioni,  le  direttive  contenute  nel  presente   decreto   e
provvederanno a  darne  conoscenza  alle  Amministrazioni  regionali,
provinciali e comunali, nonche' ad ogni altro  ente  od  associazione
interessati. 
  2.  Ai  fini  statistici  e  per  lo  studio   del   fenomeno,   le
Prefetture-Uffici Territoriali del Governo  comunicano,  con  cadenza
semestrale, ai Ministeri dell'Interno e delle  Infrastrutture  e  dei
Trasporti, i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 4 del presente
decreto. 
  3. Entro quattro  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  delle
disposizioni del  presente  decreto,  sara'  verificata,  avvalendosi
anche della Consulta Generale per l'Autotrasporto, la possibilita' di
apportare modifiche e  integrazioni  finalizzate  a  contemperare  il
raggiungimento  di  maggiori  livelli  di  sicurezza   stradale   con
l'esigenza  di  garantire  la  circolazione  di  veicoli  adibiti   a
specifici  trasporti  o  per  fronteggiare  eventuali  situazioni  di
emergenza. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 14 dicembre 2010 
 
                                                Il Ministro: Matteoli 
 

Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2010 
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto  del
territorio, registro n. 10, foglio n. 97