Art. 11 1. Le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo attueranno, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Nuovo Codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le direttive contenute nel presente decreto e provvederanno a darne conoscenza alle Amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonche' ad ogni altro ente od associazione interessati. 2. Ai fini statistici e per lo studio del fenomeno, le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo comunicano, con cadenza semestrale, ai Ministeri dell'Interno e delle Infrastrutture e dei Trasporti, i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 4 del presente decreto. 3. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto, sara' verificata, avvalendosi anche della Consulta Generale per l'Autotrasporto, la possibilita' di apportare modifiche e integrazioni finalizzate a contemperare il raggiungimento di maggiori livelli di sicurezza stradale con l'esigenza di garantire la circolazione di veicoli adibiti a specifici trasporti o per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 dicembre 2010 Il Ministro: Matteoli Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2010 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 10, foglio n. 97